Nuove norme per i lavoratori fragili
Sono state approvate in via definitiva le disposizioni relative alla tutela dei lavoratori fragili. Queste norme, contenenti la “conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, rappresentano un importante passo avanti. La Legge 18 luglio 2025, n. 106 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 171 del 25-07-2025) ed entrerà in vigore il 9 agosto 2025.
Il congedo
I dipendenti, sia del settore pubblico che privato, affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo.
Questo congedo, che può essere continuativo o frazionato, non può superare i ventiquattro mesi. Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa.
Compatibilità e non computabilità del congedo
Il congedo è compatibile con il godimento di altri benefici economici o giuridici. Tuttavia, il periodo di congedo non viene computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Chi certifica lo stato di malattia
La certificazione delle malattie necessarie per accedere a questi benefici è rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in cura il lavoratore. Il medico deve operare in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Accesso prioritario al lavoro agile
Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha il diritto di accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Questo è possibile ove la prestazione lo consenta, in base a quanto stabilito dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
I permessi retribuiti
Oltre alle tutele già previste dai contratti collettivi nazionali, la nuova legge riconosce dieci ore annue aggiuntive di permesso. Tali permessi, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, sono destinati a visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti. Per l’indennità si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita, e ai lavoratori spetta un’indennità economica determinata secondo le regole vigenti in materia di malattia.
Permessi per i genitori di figli minori fragili
È importante sottolineare che i permessi riconosciuti da questa legge si estendono anche ai genitori di figli minori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, offrendo un ulteriore supporto a queste famiglie.
In sintesi
Se da un lato si registrano progressi significativi sui permessi e sul loro riconoscimento anche ai genitori, dall’altro, sul fronte dei congedi, il mancato riconoscimento ai fini dell’anzianità e della previdenza rischia di svantaggiare i lavoratori fragili. Anche per quanto riguarda il lavoro agile, non ci sono vere novità, poiché la priorità era già prevista da precedenti provvedimenti. Purtroppo, la legge, pur costituendo un passo avanti, non prevede gli accomodamenti ragionevoli che erano stati promessi e, quindi, ancora non garantisce la tutela necessaria.
Silvano Antori 





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