sabato 30 Settembre 2023

Relazione con Garante della Privacy al Parlamento

"Privacy è pieno sviluppo della persona umana"

Il concetto di felicità è un valore esplicitamente sancito in alcune Costituzioni, come la Costituzione americana.

Nella Costituzione italiana il <<pieno sviluppo della persona umana>> è valore sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La protezione del dato personale è protezione della persona in ogni suo aspetto. Chi lede il diritto della persona rispetto ad un suo dato offende la persona nella sua integrità. E proteggere la persona, in ogni suo dato personale, è permetterle così lo sviluppo “pieno” cioè in ogni suo singolo aspetto.

Privacy non è soltanto il diritto a stare solo ma è il diritto all’estrinsecazione di ogni propria potenzialità senza interferenze esterne.

Il diritto alla privacy è non solo il diritto a non comparire ma anche il diritto a comparire, qualora lo si voglia, e a chiedere completezza e correttezza rispetto a ciascun dato. È, insomma, il diritto a esprimersi fino in fondo.

Il diritto costituzionale al <<pieno sviluppo della persona umana>> (art. 3 Cost.) è indubbiamente statuizione “pretensiva” della persona nella sua “vis espansiva” (e quindi complementare rispetto ai <<diritti inviolabili>> di cui all’art. 2 Cost.), intendendo quest’ultima norma quale statuizione “oppositiva” – meramente difensiva – in quanto preposta a salvaguardare soltanto l’incompatibilità, anche da parte del potere pubblico, di un “nucleo essenziale” – in altri termini più prosaici di uno “zoccolo duro” – di facoltà personali.
Ad una lettura attenta può dirsi di più giacché negli stessi “diritti inviolabili” v’è il diritto di ciascuna persona a ricercare e intraprendere ogni strada – rispettosa dei propri simili – atta a elevare lo stesso valore della vita umana.

La privacy si rivela quindi anche come diritto di ciascuna persona al raggiungimento di ogni proprio obiettivo secondo i propri desideri nel rispetto della stessa facoltà di ogni altro essere umano, contando che la Repubblica mantenga la sua promessa costituzionale e favorisca il suo sviluppo. In tale quadro la riflessione centrale (sovente elusa dalle pubbliche istituzioni) è come favorire il “pieno sviluppo della persona umana” e quindi come la Repubblica – e pertanto le istituzioni preposte – possono aiutare ciascuna persona al raggiungimento dei propri obiettivi, così come da ciascuno liberamente scelti.

Come si è detto – e occorre sempre più approfondire -, proteggere i dati personali è proprio proteggere la persona in ciascun aspetto, sia in senso statico (diritto a restare con i propri dati personali caratterizzanti) sia in senso dinamico (diritto a mutare uno o più dati personali secondo i propri insindacabili desideri).

Compito del Garante è anche “curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina” (art. 154 comma 1 lett. h del Codice per la protezione dei dati personali) non solo la giuridica ma anche la fattuale, tanto più che occorre contestare una visione distorta del Garante quale soggetto limitante dell’intraprendenza e delle libertà attraverso prescrizioni burocratiche. Al contrario il Garante è l’alfiere dell’intraprendenza, delle libertà e del pieno sviluppo della persona umana.
Ma non v’è autentico Garante se non dà autentiche garanzie.

Esaminando l’art. 2 del Codice della privacy Rita Depiero e Vittorio Italia notano che <<il termine “garantisce” esprime un intervento positivo stabilito da questo testo unico, e precisa che si dà una garanzia tangibile, concreta, in modo che l’obiettivo stabilito sia poi realizzato>> e che <<il presente testo unico, quindi, ha voluto “garantire” il raggiungimento di un determinato obiettivo>> (Vittorio Italia (a cura di) Codice della privacy. Commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative).

<<I dati personali sono una proiezione della persona>>, così recita il depliant promozionale del Garante e il Garante intende appunto “garantire” la protezione di ciascun dato perché intende davvero garantire la persona nella sua interezza.

E come ben spiega lo stesso depliant a chiunque lo legga: “Il primo Garante sei tu”.
L’istituzione Garante è quindi il secondo Garante perché il primo e autentico Garante non può che essere ogni singola persona.

Affinché sussistano quindi le autentiche garanzie per la protezione dei dati personali, anche dinamiche (ossia anche del diritto a cambiarle), occorrono:

chiarezza ed ampliamento delle possibilità di scelta della persona non solo nella sua interezza ma rispetto ad ogni suo singolo dato, anche minuto, con gli unici rigorosi limiti correlati all’identica scelta altrui;
sistemi idonei per esercitare le proprie possibilità per cui la persona possa raggiungere ogni singolo obiettivo di sviluppo non solo senza altrui interferenze ma con la piena protezione dei dati da lui liberamente mutabili.

Non bisogna pertanto perdere mai lo slancio dei “magici” momenti del Garante e, alla luce di tante esperienze fruttuose, arricchirle ancora, conciliando fantasia e realismo.

<< La privacy – quindi – si definisce come il diritto di costruire liberamente la propria sfera privata>> – così recitava la Relazione del 1997 del Garante (p.11).

La persona può, grazie al diritto alla privacy, davvero <<esercitare quella “sovranità su di sé” che costituisce uno dei caratteri di una società democratica>>, (cit. Rel, 1997, p. 9).

La Corte Costituzionale tedesca (sentenza del 15 dicembre 1983) ben definì – fu una delle prime rilevanti pronunce giurisprudenziali europee – la privacy quale “diritto all’autodeterminazione”.

È stato evidenziato che ogni persona ha un “corpo fisico” e un “corpo elettronico” di cui fa parte tutto ciò che si riferisce ad essa anche fuori dalla sua fisicità: i suoi dati appunto.

Il diritto alla privacy è stato così autorevolmente e giustamente definito come <<il forte diritto a non perdere mai il potere di mantenere il pieno controllo sul proprio corpo elettronico>> (Rel., 2002, p.7); in altri termini, anche contestualmente utilizzati, la privacy è <<come il fascio di poteri e doveri che appartengono ad ogni persona>>(Rel., 2002, p.7).
La privacy, in definitiva, è proprio <<quell’insieme di azioni, comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni personali in cui l’interessato intende mantenere un controllo esclusivo, non solo per garantire la riservatezza, ma per assicurarsi una piena libertà di scelta>> (Rodotà, 1992, 1995, 1997).

Ecco: non solo difendere la propria privacy quasi come se la persona dovesse solo schermarsi immobile in un delimitato ambito assegnatogli bensì esprimere la propria privacy.

Proteggere la privacy, nella sua dinamicità, in ogni singolo dato personale, è proteggere la vita di ciascuno nella sua piena potenzialità.

In tale quadro sarebbe inutile persino prevedere regole chiare, un Garante massimamente funzionante, modalità celeri di tutela se ciascuno non volesse e sapesse esprimere la propria privacy, sapendo come raggiungere ogni proprio obiettivo.

Il Laboratorio

Su tali stimolanti temi centrali, per la libera costruzione della propria sfera privata e il pieno esercizio per ciascuno della “sovranità su di sé”, la discussione deve essere libera e costruttiva.

È pertanto stato avviato un Laboratorio di studi e ricerche che favorisce l’apporto di ciascuno con una metodologia in progress.

Il work in progress del Laboratorio prevede un percorso circolare: un testo sempre aperto su “come raggiungere sicuramente ogni obiettivo”, contributi propositivi, nuovo testo e così via.

Dal 2013 il Laboratorio Privacy Sviluppo è presso Civicrazia.

Ultimo aggiornamento Domenica 4 Ottobre 2020 20:28

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