(GU Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2025 – entrata in vigore: 9 agosto 2025)
Perché è importante
La condizione dei lavoratori fragili è tornata al centro dell’attenzione legislativa con la Legge 18 luglio 2025 n. 106, che ha introditto misure strutturali su conservazione del posto, congedi e permessi retribuiti per esami e cure. Non si tratta di proroghe temporanee: è una disciplina stabile, con decorrenze e coperture definite.
Chi è tutelato
Rientrano nel campo di applicazione i dipendenti pubblici e privati affetti da:
malattie oncologiche (anche in follow-up precoce),
malattie invalidanti o croniche, anche rare,
con grado di invalidità ? 74%. La certificazione deve provenire dal MMG o da specialista di struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. È previsto l’utilizzo dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico per verifiche e controlli.
Congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto
I lavoratori aventi diritto possono richiedere un congedo continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi.
Durante il congedo: si conserva il posto, non spetta retribuzione e non è consentito svolgere attività lavorativa.
Il congedo decorre dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti “a qualunque titolo”.
Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; è però possibile il riscatto tramite prosecuzione volontaria dei contributi.
Restano ferme eventuali disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi.
Lavoratori autonomi in continuità
Per gli autonomi che lavorano in via continuativa per un committente (L. 81/2017, art. 14) la sospensione dell’esecuzione dell’attività è estesa fino a 300 giorni per anno solare.
Diritto di priorità allo smart working dopo il congedo
Decorso il congedo, il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile (ove la prestazione lo consenta).
Permessi retribuiti aggiuntivi per esami e cure (dal 1° gennaio 2026)
+10 ore annue di permesso retribuito con copertura figurativa per visite, esami e cure frequenti, in aggiunta alle tutele già previste da legge e CCNL.
Stesso diritto anche per i genitori di figli minorenni con le patologie indicate e invalidità 74%.
Indennità economica riconosciuta con le regole della malattia; nel settore privato è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Nel pubblico impiego scolastico è prevista la sostituzione obbligatoria del personale interessato, con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (incrementato dal 2026).
Cosa devono fare concretamente lavoratori e datori di lavoro
Lavoratori
Verificare il requisito sanitario (diagnosi e invalidità ? 74%).
Richiedere la certificazione al MMG o allo specialista che li ha in cura.
Presentare istanza di congedo (specificando se continuativo o frazionato) dopo aver esaurito altri istituti di assenza.
Dal 1° gennaio 2026, utilizzare le 10 ore aggiuntive di permesso per visite/esami/terapie, seguendo le regole della malattia per la giustificazione.
Datori di lavoro
Garantire la conservazione del posto e il divieto di adibizione al lavoro durante il congedo.
Gestire l’anticipazione dell’indennità per i permessi nel privato con successivo conguaglio.
Valutare, al rientro, l’accesso prioritario al lavoro agile se compatibile con le mansioni.
Decorrenza certa
1° gennaio 2026: decorrenza delle 10 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi.
La Legge 18 luglio 2025 n. 106 costituisce un primo risultato, che va considerato come inizio di un percorso e non come punto di arrivo. Occorre proseguire con decisione verso la tutela strutturale, organica e duratura, capace di garantire pienamente i diritti di tutti i lavoratori fragili.
Silvano Antori 





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