IL FONDO VITTIME DELLA STRADA: GIUSTIZIA PIU’ VELOCE PER CHI HA DIRITTO, RESPONSABILITÀ PER CHI ABUSA
Quando la tutela diventa bersaglio
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nasce come presidio di civiltà: assicurare un risarcimento a chi subisce un incidente causato da un veicolo non assicurato, rubato o non identificato.
E’ uno strumento indispensabile per garantire tutela a chi, altrimenti, resterebbe senza protezione, offrendo una risposta pubblica a un rischio sociale che il sistema non può ignorare.
Ma ciò che dovrebbe rappresentare un baluardo di solidarietà collettiva si sta trasformando, sempre più spesso, in un paracadute abusato da opportunisti e gruppi organizzati.
E il costo lo paga la collettività perché il Fondo non è “dello Stato”: il Fondo siamo noi!
Il meccanismo: chi finanzia il Fondo e chi, davvero, paga
Ogni automobilista che stipula una polizza RC Auto alimenta il Fondo di Garanzia: una quota obbligatoria del premio — fissata per decreto — confluisce nel FGVS per sostenere chi resta vittima di veicoli non assicurati, rubati o non identificati. Non si tratta, dunque, di risorse “dello Stato”, ma di contributi prelevati direttamente dai cittadini assicurati.
Secondo i dati ufficiali del rendiconto 2024:
– entrate contributive oltre 321 milioni di euro (in crescita del 7% rispetto al 2023)
– patrimonio netto al 31 dicembre circa 480 milioni di euro
– oltre 50.000 indennizzi liquidati nell’anno
Questi numeri testimoniano la funzione essenziale del Fondo — e, allo stesso tempo, la sua vulnerabilità: più è ingente la dote economica a tutela dei cittadini, più diventa appetibile per chi tenta di far ricadere sulla collettività incidenti stradali che non rispecchiano la realtà
La frode moderna: il “veicolo fantasma” e la costruzione postuma dell’incidente
Le frodi assicurative del passato erano grossolane, spesso caricaturali: tamponamenti simulati, testimonianze compiacenti, documentazione approssimativa.
Oggi, invece, la manipolazione si muove su un terreno più sottile, più difficile da intercettare, perché non mira soltanto a falsificare l’evento, ma a costruirne una cornice credibile prima ancora che l’istruttoria inizi.
Il cuore del nuovo paradigma fraudolento è il veicolo fantasma. Un presunto mezzo che urta, sbanda, provoca la caduta… e scompare. Nessuna targa, nessun contatto, nessuna traccia.
È una figura retorica prima che fattuale: uno strumento narrativo più che un soggetto reale.
Così un incidente autonomo – una distrazione, una perdita di equilibrio, talvolta persino una condotta imprudente – diventa improvvisamente un “sinistro causato da terzi non identificati”.
L’assenza del terzo diventa la chiave, non l’anomalia: dove non c’è colpevole, paga il Fondo.
Questo ribaltamento della logica assicurativa è tanto semplice quanto potente.
Accanto a tale meccanismo centrale, si sviluppano elementi accessori che rafforzano la costruzione postuma:
-testimonianze che emergono solo in fase di contenzioso, non nella denuncia originaria, come se la memoria fosse selettiva e il senso civico intermittente;
-perizie che colmano le lacune della narrazione, anziché partire dal dato fattuale;
-dettagli che si affinano col tempo, come se l’evento fosse più chiaro un mese dopo che nell’immediatezza del trauma.
Si tratta di una vera e propria post-produzione del sinistro, dove la realtà viene riscritta con l’intento di far combaciare la dinamica con i requisiti per l’intervento del Fondo.
Il risultato è un capolavoro di apparente verosimiglianza: non si falsifica un incidente, si costruisce una storia che diventa più forte del fatto originario. E poiché il “terzo responsabile” resta senza volto e senza targa, l’onere finale ricade non su chi ha causato il danno — né su chi lo invoca — ma su tutti gli assicurati, cioè sulla collettività.
La fragilità dell’istruttoria: testimonianze e documentazione medica
Se il veicolo fantasma è il volto moderno della frode, la sua forza risiede nella debolezza dell’istruttoria.
È qui che si consuma la distanza tra il principio di diritto e la prassi giudiziaria.
La giurisprudenza è chiara sul punto. Il Tribunale di Napoli (n. 1743/2016), la Corte d’Appello di Napoli (n. 901/2012) e la Cassazione (n. 1895/2015) hanno stabilito che i testimoni non indicati nella querela penale sono inammissibili, poiché la loro tardiva emersione mina la credibilità complessiva del racconto e, con essa, la solidità della domanda risarcitoria. Un principio ribadito ancora dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 9648/2025, che ha valorizzato la tempestività della prova come argine naturale contro le ricostruzioni costruite a posteriori.
Eppure, nella prassi, accade ancora che testimoni “a orologeria” vengano ammessi, quasi che il ricordo si attivi non al momento dell’urto, ma all’apertura della causa. Così una memoria intermittente che non dovrebbe essere accolta come prova, talvolta diviene, paradossalmente, decisiva.
Accanto a ciò, si registra un’altra criticità: la documentazione sanitaria di urgenza — referti di pronto soccorso, triage, e soprattutto schede intervento 118 — non sempre viene acquisita tempestivamente e valutata con il corretto peso.
Eppure, quei documenti sono atti pubblici: registrano subito dinamica, luogo, natura della lesione, presenza o meno di terzi. Sono, in molti casi, il vero spartiacque tra caduta autonoma e impatto con un veicolo reale.
Quando tali fonti vengono ignorate o svalutate, e a prevalere sono dichiarazioni postume che contrastano con atti pubblici, si crea un cortocircuito processuale: la ricostruzione diventa più importante del fatto, la voce più forte della traccia, la narrazione più credibile dell’evidenza.
Così, ciò che l’ordinamento considera presidio di verità — la prova immediata, documentale, certificata — viene talvolta oscurato dal racconto tardivo. E in questo spazio interpretativo la frode trova ossigeno.
Non è un’accusa indiscriminata alla magistratura, ma un monito: dove l’istruttoria non è rigorosa, dove l’incrocio tra fonti pubbliche e dichiarazioni non è sistematico, non si crea solo un rischio per il Fondo — si indebolisce la tutela dei veri danneggiati e si tradisce la funzione civile della giustizia.
Quando i numeri smettono di essere statistiche e diventano allarme civile
Per comprendere la portata del fenomeno non basta evocare dinamiche fraudolente: occorre guardare ai numeri, perché talvolta parlano più delle parole.
Nel 2023, in Italia, sono stati denunciati 2.490.816 sinistri RC Auto. Una cifra enorme, che di per sé non direbbe molto se non fosse accompagnata da un dato che non può lasciare indifferenti: oltre un sinistro su quattro viene classificato come “a rischio frode” (26,2%). E nel Mezzogiorno questa incidenza sfiora il 40%.
Non sono deviazioni statistiche: sono colpi inferti alla fiducia nel sistema, che pesano sui premi assicurativi e, in ultima analisi, sulle tasche dei cittadini onesti.
Parallelamente, come detto, il FGVS ha registrato nel 2024 oltre 321 milioni di entrate contributive e un patrimonio netto di 480 milioni. L’aliquota sul premio RC Auto destinata al Fondo è pari a circa il 2,5%. Sono cifre che raccontano due verità complementari: il Fondo è una colonna del sistema di tutela della circolazione e, allo stesso tempo, un bersaglio privilegiato di chi tenta di scaricare sulla collettività incidenti mai accaduti o autonomamente provocati.
Quando si parla di frodi contro il Fondo non si parla, dunque, di episodi marginali o di furbizie isolate; si parla di una pressione economica e sistemica che condiziona premi, giustizia, credibilità istituzionale e — cosa ancora più grave — la percezione di equità da parte dei cittadini. Perché ogni euro che viene sottratto al Fondo da chi non ha diritto non è una cifra astratta: è un euro sottratto a chi, un giorno, potremmo essere noi.
Proposte operative per restituire credibilità al Fondo Vittime della Strada
Per riportare efficacia e trasparenza, servono interventi di buon senso strutturati e realistici:
– Introduzione di una decadenza probatoria legislativamente tipizzata: nei sinistri con veicolo non identificato, i testimoni devono essere indicati nella denuncia/querela sporta nell’immediatezza; la mancata indicazione deve comportare la decadenza dalla prova testimoniale salvo sopravvenuta impossibilità oggettiva. La misura – già riconosciuta dalla giurisprudenza -merita ora formalizzazione espressa, tramite integrazione dell’art. 283 Codice delle Assicurazioni. Tale intervento garantirebbe uniformità applicativa e coerenza procedurale, tutelando l’affidamento pubblico e prevenendo la costruzione postuma della prova.
– Acquisizione e valutazione della documentazione medica. Referti PS e schede 118 devono essere allegati dal richiedente e verificati dall’impresa designata. È possibile prevedere convenzioni con le strutture sanitarie e protocolli condivisi con il Garante Privacy per garantire correttezza e sicurezza del trattamento dei dati sanitari.
– Incrocio telematico dei dati disponibili. Banche dati assicurative, telecamere urbane, varchi ZTL e pronto soccorso possono essere incrociati tramite accordi con enti pubblici e Forze dell’Ordine, rafforzando l’accertamento dei sinistri sospetti nel rispetto della privacy.
– Terzietà effettiva dei CTU e controllo sui conferimenti. Introduzione di un sistema nazionale di trasparenza peritale, volto a garantire imparzialità e prevenire concentrazioni anomale di incarichi, mediante:
-anagrafe nazionale dei consulenti che operano nel contenzioso stradale e risarcitorio;
-incompatibilità funzionale temporanea per i professionisti che abbiano certificato, assistito o valutato parti nello stesso ambito territoriale in sinistri FGVS;
-obbligo di tracciabilità economica attraverso fatturazione e verifiche campionarie sui conferimenti.
-Attivazione di un Nucleo antifrode tecnico del FGVS, attivabile tramite protocollo con Procure e Ministero, con compiti di analisi dati, segnalazioni e coordinamento pratiche sospette.
– Procedibilità d’ufficio e aggravante dedicata per frodi al FGVS
Modifica legislativa al codice penale per inserire aggravante specifica e procedibilità d’ufficio nei casi di truffa al sistema di indennizzo pubblico. Ratio: tutela rafforzata di risorse a destinazione sociale e effetto deterrente.
-Campagna istituzionale permanente di sensibilizzazione, realizzabile direttamente dal Fondo o dal Ministero, per informare i cittadini che ogni frode ricade sulla collettività, rafforzando consapevolezza e senso civico.
Conclusione
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un pilastro della tutela sociale: quando viene distorto da frodi, l’ingiustizia ricade su chi ha diritto e su chi rispetta le regole. Difendere questo strumento significa proteggere i più vulnerabili, ristabilire fiducia nelle istituzioni e garantire che la solidarietà non diventi occasione di abuso. La strada è chiara: collaborazione tra istituzioni, magistratura, forze dell’ordine, assicurazioni e società civile, sostenuta da strumenti tecnologici, regole certe e trasparenza.
Civicrazia richiama tutti alla responsabilità civica: vigilare, segnalare e partecipare attivamente significa trasformare la tutela in protezione reale e impedire che il sistema diventi terreno di sfruttamento.
Riccardo Vizzino; Avvocato,Responsabile Nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative 





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