Statuto dei diritti dell’Assicurato – Manifesto
Premessa: Funzioni e obiettivi del Garante Nazionale dell’Assicurato
Il Garante nazionale dell’Assicurato è una figura elaborata – nell’alveo dell’ordinamentale obiettivo di garantire la legalità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa – per tutelare e difendere, in sede non giurisdizionale, a titolo gratuito, i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei cittadini in ambito assicurativo.
A tal fine il Garante può anche svolgere compiti di mediazione tra i soggetti interessati,la P.A. e – ove sia ritenuto utile – le Compagnie, con l’intento di pervenire alla composizione delle questioni sottoposte alla sua attenzione, se del caso anche interagendo con i sistemi nazionali di Alternative Dispute Resolution ADR e con l’Arbitro assicurativo.
Il Garante è un organo terzo ed imparziale,che svolge funzioni di mediazione tra P.A. e privato, consentendo a quest’ultimo, nei limiti del possibile, di evitare di dover rivolgersi al giudice competente per vedere tutelata la propria posizione, con notevole risparmio di tempo e denaro.
Chiunque può rivolgersi (gratuitamente) al Garante, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza. Possono rivolgersi al Garante non solo i singoli individui ma anche leassociazioni di cittadini, persone giuridiche (private e pubbliche), istituzioni sociali, imprese ecc.Per facilitare il contatto e le richieste da parte degli interessati, il servizio è offerto e svolto telematicamente, attraverso i consuetudinari mezzi (sito, mail, pec, ecc).
Il Garante, una volta “ascoltato” il cittadino/ente, provvederà a rispondere ai suoi dubbi o ai suoi quesiti, oltre ad adoperarsi attivamente nel caso sia stata individuata un’inefficienza burocratica, così da tutelare pienamente i diritti del reclamante e, al tempo stesso, garantire il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa.
Il Garante opera nel rispettodel Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD (GDPR General Data ProtectionRegulation), Regolamento (UE) n. 2016/679.
Il Garante predispone una relazione annuale sull’attività svolta da trasmettere alle Istituzioni interessate.
Egli opera, dunque, in un ambito differente da quello dell’IVASS – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – cui spetta la Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa e la conseguente tutela dei diritti dell’Assicurato spetta (articolo 3 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private) eche può emanare atti con valore di normativa secondaria (Regolamenti, Provvedimenti normativi, Provvedimenti amministrativi, Comunicazioni, Lettere al mercato).
È, inoltre, garantito il raccordo con la normativa dell’Unione Europea, in particolare con il Regolamento (UE) 24 novembre 2010 n. 1094/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha istituito l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioniaziendali e professionali EIOPA.
Si elenca di seguito il MANIFESTO dei prevalenti Diritti dell’Assicurato
I Diritti dell’Assicurato, per i quali il Garante esercita il proprio ministero, senza presunzione di esaustività, sono:
Diritto alla conoscenza e all’educazione assicurativa–Le Istituzioni svolgono un ruolo proattivo nella diffusione presso i cittadini dei principi basilari della cultura assicurativa e finanziaria.
Diritto alla chiarezza contrattuale – I contratti assicurativi devono essere redatti con uno stile sintetico ma esauriente. In particolare, le esclusioni di garanzia devono essere evidenziate con caratteri di maggior rilievo, in modo che l’Assicurato sia agevolato nella comprensione di quali siano le eventuali mancanze di copertura previste nel contratto.
Diritto all’accesso ai dati – L’Assicurato ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che riguardano la modalità di sottoscrizione del contratto, nonché quelle relative alla sua disdetta, sospensione e riattivazione.
Diritto all’equo trattamento – I contratti devono essere regolati secondo normative rispettose di tutte le parti coinvolte.
Diritto al servizio assicurativo –L’Assicurato ha diritto ad una prestazione che non si esaurisca con la stipula del contratto e la riscossione del premio, ma che il servizio prestato in suo favore abbia carattere di continuità, anche secondo parametri prestabiliti al momento della sottoscrizione.
Diritto al rispetto di standard di qualità – L’Assicurato ha il diritto di accedere a servizi assicurativi orientati al rispetto di precisi standard qualitativi.
Diritto all’indennizzo/risarcimento – L’Assicurato ha il diritto di ricevere nei giusti tempi, ovvero in quelli specificamente previsti per alcuni casi dalla normativa vigente, l’indennizzo/risarcimento derivante dal verificarsi dell’evento dannoso previsto nel contratto di assicurazione.
Diritto al reclamo – L’Assicurato, ogni qualvolta ritenga di aver subito un danno può, in aggiunta ai reclami presentati secondo le forme ed i tempi previsti dalla normativa vigente e al conseguente diritto di ricevere una risposta, rivolgersi al Garante Nazionale dei diritti dell’Assicurato, chiedendo la sua assistenza.
Diritto alla riparazione per danno morale/psicologico – L’Assicurato ha il diritto di ricevere la riparazione adeguata, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qualvolta in seguito all’applicazione di contratti assicurativi abbia subito,oltre ad un danno economico, un danno morale o psicologico o biologico.
Diritto al rispetto del tempo – L’Assicurato ha sempre diritto a ricevere risposte esaustive in tempi brevi e predeterminati.
Diritto al rinnovo del contratto – Con esclusione dei “Grandi rischi”, l’Assicurato, in assenza di sinistri e di significativi mutamenti della situazione esistente al momento della stipula del contratto, ha il diritto di rinnovarlo con un eventuale aumento del premio non superiore a quanto segnalato dall’ISTAT nella rilevazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativa all’anno che precede quello del rinnovo.
Diritto alla differenza – Il Garante facilita i rapporti tra gli Assicurati fragili, disagiati/diversamente abili,la P.A. e le Compagnie di assicurazione, in particolare:
– cura e agevola la loro informazione sui temi assicurativi;
– presta loro assistenza e collabora con la Vigilanza al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione coerente delle norme;
– segnala alle Istituzioni l’eventuale esigenza ravvisata di adottare atti normativi e amministrativi nello specifico campo.
Diritto alla continuità della prestazione – Chi richiede la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione ha il diritto di essere protetto nel caso di mancata accettazione del rischio da parte della Compagnia, in mancanza di un evidente motivo che giustifichi il diniego.
Diritto all’informazione e alla documentazione sanitaria –In caso di sinistroin ambito sanitario, l’Assicuratoha il diritto di ricevere celermente dalla P.A.le informazioni e la documentazione di cui necessita per verificarela possibilità di agire per ottenere l’eventuale riconoscimento delle proprie ragioni. Tale documentazione, comprese le cartelle cliniche, dovrà essere prodotta esclusivamente in forma digitale.
Diritto allo snellimento delle procedure – In caso di sinistro in ambito sanitario, l’Assicurato ha il diritto a che la P.A. non possa richiedere dati e documenti già in suo possesso, stabilendo il principio dell’acquisizione diretta, anche tramite l’accesso per via telematica alle banche dati della P.A. certificante.
Diritto alla chiarezza e alla semplicità di linguaggio – In caso di sinistro in ambito sanitario, l’Assicurato ha diritto a che il linguaggio utilizzato dalla P.A. sia semplice e chiaro, affinché egli possa esercitare un’efficiente azione di controllo nei confronti della stessa P.A.
Diritto alla fiducia –In caso di sinistro in ambito sanitario, l’Assicurato ha il diritto a vedersi trattato come un soggetto meritevole di fiducia e anche alla migliore tutela nello svolgimento delle azioni poste in essere a sostegno delle proprie ragioni, senza alcun pregiudizio di essere considerato portatore di richieste infondate.
Diritto dei familiari e degli aventi causa–In caso di sinistro in ambito sanitario, i familiarie gli aventi causa dell’Assicurato– che per qualsiasi motivosia impossibilitato a far valere personalmente le proprie richieste –hannoil diritto di ricevereil sostegno materiale e psicologico necessario apoter presentare anche essi con chiarezza lerelative istanze.
Diritto in caso di sinistro provocato da eventi atmosferici– In caso di sinistroprovocato da eventi atmosferici, l’Assicurato ha il diritto a che le procedure di indennizzo dei danni subiti siano liquidate dalle Compagnie di assicurazione con rapidità, efficienza ed efficacia. È possibile richiedere che l’importo sia totalmente o parzialmente anticipato dallo Stato e/o dagli Enti locali, i quali regoleranno successivamente i rapporti con le Compagnie.
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