Non sei un turista fai da te e ti sei affidato ad un’Agenzia per non incorrere brutte sorprese? Non sempre una vacanza organizzata si rivela un passaggio momentano per il paradiso terrestre in cui abbandonare lo stress della vita quotidiana.
La cosa non poteva restare impunita. Per ottenere il risarcimento del danno morale da “vacanza rovinata” basta dimostrare l’inadempimento del tour operator agli impegni assunti nel contratto, ovviamente il danno deve essere inteso come lesione dell’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere o riposo.
La Cassazione nella sent. n. 7256 del 2012 è molto chiara: non è necessario, per il turista che abbia subito un disagio psicologico dall’annullamento del pacchetto turistico, provare anche tale suo stato d’animo interiore.
La Cassazione, in merito a due sposini in viaggio di nozze che avevano chiesto il riconoscimento dei danni poiché il luogo e la vacanza non corrispondevano a quanto riportato sul dépliant, ha ritenuto sufficiente la prova fornita dai turisti dell’inadempimento dell’operatore turistico e ha accolto anche la richiesta di risarcimento del danno morale (oltre a quello patrimoniale) richiesta dai coniugi. In un patto di viaggio in cui nella “vacanza” lo “svago” è l’elemento principe in sé e che l’operatore è obbligato a garantire secondo il Codice del Turismo, l’irrealizzazione parziale o totale di tale sogno vacanziero costituisce già di per sé la prova del danno cagionato al consumatore-turista.
Sarebbe difficoltoso, precisano i giudici, dimostrare in causa lo stress subito a causa della “vacanza stressante” e tale danno si “presume”, senza bisogno che sia dimostrato concretamente con prove come certificati medici, testimoni e via dicendo.
Nel caso in esame, la Corte ha desunto la particolare gravità dell’inadempimento contrattuale da parte del tour operator, e quindi la sussistenza del danno da vacanza rovinata a favore dei coniugi, dalla speciale occasione di viaggio concordata dalla coppia: occasione unica e irripetibile, la luna di miele.
Troppo spesso le vacanze organizzate non sono sinonimo di qualità dei servizi, sebbene paventati nei pacchetti turistici all inclusive. Le aspettative del consumatore vengono sempre più spesso deluse: i disservizi che trovano, particolarmente in paesi stranieri variano da strutture alberghiere inadeguate ai mezzi di trasporto o alle carenze informative in loco.
Troppe vacanze rovinate, troppi turisti delusi e danneggiati.
Nel nostro ordinamento per tutelare tutti noi consumatori-turisti è stata introdotta una nuova categoria di danno: il “danno da vacanza rovinata”, a tutela degli interessi dei viaggiatori.
La legge riconosce al turista, nel caso di inadempimento contrattuale dell’operatore turistico, che non sia di scarsa rilevanza, la possibilità di chiedere, oltre allo scioglimento del contratto, il risarcimento del danno morale rapportato al tempo di vacanza inutilmente trascorsa e all’irripetibilità del viaggio. Anche questo è un passo avanti nella tutela dei diritti della persona.
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