UNIRE LE INFORMAZIONI ED ESAMINARLE INSIEME
Il contrasto alle frodi assicurative ha conosciuto, negli ultimi anni, una significativa evoluzione. Il rafforzamento delle strutture antifrode delle imprese, lo sviluppo delle banche dati e l’utilizzo di sistemi integrati di analisi hanno consentito di affinare gli strumenti attraverso i quali individuare anomalie e fattori di rischio.
Eppure, l’esperienza continua a mostrare come la disponibilità di un numero sempre maggiore di informazioni non sia, da sola, sufficiente a restituire una conoscenza completa del fenomeno.
Ogni sinistro viene ora, infatti, esaminato all’interno della propria vicenda; ogni procedimento segue il proprio percorso; le informazioni vengono acquisite e utilizzate dai diversi soggetti secondo le rispettive competenze e finalità. Può così accadere che elementi apparentemente marginali, se considerati isolatamente, assumano un significato ben diverso quando vengano confrontati con quanto emerge da altri casi, da altri uffici o da altri territori.
È ciò che accade, ad esempio, quando i medesimi soggetti compaiono in più procedimenti, quando determinati testimoni ricorrono in controversie formalmente indipendenti, quando si ripropongono schemi analoghi nella rappresentazione del sinistro o nella formazione della documentazione, quando una stessa struttura o determinati operatori compaiono con particolare frequenza, oppure quando problematiche analoghe emergono nella prova, negli accertamenti tecnici o medico-legali.
Nessuno di questi elementi, evidentemente, consente da solo di affermare l’esistenza di una frode. La loro rilevanza nasce proprio dal confronto, dalla possibilità di verificare se ciò che appare occasionale nel singolo fascicolo costituisca, invece, parte di una sequenza più ampia.
NECESSITA’ DELL’OSSERVATORIO
Manca ancora una Sede nella quale la dimensione statistica e informativa del fenomeno possa essere stabilmente confrontata.
Il sistema italiano dispone, infatti, di presìdi di particolare rilievo, a cominciare dalla Banca Dati Sinistri e dall’Archivio Integrato Antifrode, cui si aggiungono gli strumenti interni delle imprese e le forme di collaborazione sviluppate nel tempo tra settore assicurativo, Autorità e uffici giudiziari. Si tratta di strumenti indispensabili, rispetto ai quali sarebbe privo di senso immaginare duplicazioni.
Ciò che manca è altro: una Sede capace di interrogarsi non soltanto sull’esistenza dell’anomalia, ma anche su che cosa accada dopo la sua individuazione, su come venga affrontata nel contenzioso, su quali criticità ne limitino la concreta utilizzazione, su quali fenomeni assumano caratteristiche differenti nei diversi territori e su quali passaggi del sistema possano rendere più agevole la necessaria risposta tempestiva ed efficace.
È da queste considerazioni che ha preso forma l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale Permanente sulle Frodi Assicurative e sul Contenzioso RCA.
L’OSSERVATORIO
L’Osservatorio è struttura stabile di monitoraggio, analisi, confronto e proposta, destinata a seguire il fenomeno fraudolento lungo l’intera filiera e a mettere in relazione esperienze che, pur riferendosi allo stesso fenomeno, appartengono oggi a soggetti e momenti differenti.
La scelta di richiamare espressamente, nella stessa denominazione, le frodi assicurative e il contenzioso RCA identifica già la peculiarità dell’iniziativa: non limitarsi a censire il fenomeno, ma comprenderne l’evoluzione concreta, osservando sia le modalità attraverso le quali esso si manifesta sia il modo in cui viene affrontato.
ESAMINARE LE FATTISPECIE
Nell’Osservatorio sono trattate, fra le tante, le fattispecie di simulazione o alterazione del sinistro, quelle relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e ai veicoli non identificati, i fenomeni connessi ai veicoli esteri, le anomalie testimoniali, documentali, sanitarie o peritali, le frodi assuntive e gli ulteriori schemi che l’attività di monitoraggio consentirà di individuare.
Il dato territoriale avrà, in questa prospettiva, una funzione particolarmente importante.
STUDIO DEL CONTENZIOSO
A tale attività si affianca lo studio del contenzioso, attraverso l’analisi dei provvedimenti maggiormente significativi, degli orientamenti che si formano presso i diversi uffici e delle modalità con le quali le problematiche antifrode vengono affrontate nel processo.
L’analisi deve ora spingersi oltre la ricognizione delle fenomenologie e degli orientamenti, sino a individuare le vulnerabilità del sistema.
In questo modo, il singolo caso non è considerato soltanto per ciò che rivela circa la modalità fraudolenta, ma anche per ciò che può insegnare sul funzionamento complessivo dei meccanismi di prevenzione e contrasto.
PROMUOVERE BUONE PRASSI
Da qui discende l’altro tratto qualificante: l’Osservatorio non deve limitarsi a osservare, ma deve utilizzare le evidenze raccolte per promuovere l’elaborazione di risposte, linee tecniche, buone prassi e indicazioni operative.
AVVALERSI DELLE MIGLIORI ESPERIENZE ESTERE
Anche le esperienze maturate in altri ordinamenti mostrano, del resto, come i modelli antifrode maggiormente evoluti abbiano progressivamente affiancato alla disponibilità delle informazioni forme strutturate di collaborazione, intelligence, formazione e confronto tra operatori. Nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Francia sono stati sviluppati sistemi differenti per natura e funzioni, ma accomunati dalla convinzione che la prevenzione non possa essere affidata esclusivamente alla quantità dei dati raccolti e richieda, invece, capacità di analisi e collaborazione tra competenze diverse.
GLI ORGANI DELL’OSSERVATORIO
Civicrazia ha assunto l’iniziativa e ha già coinvolto nell’Osservatorio l’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani, curandone insieme lo sviluppo.
Il Coordinamento è costituito da un Comitato interdisciplinare, nel quale possono trovare rappresentazione competenze diverse. Al Comitato sarà affidata la definizione della metodologia di monitoraggio, degli indicatori e dei criteri di elaborazione delle risultanze.
Un ruolo centrale sarà poi attribuito al Tavolo permanente di confronto istituzionale e professionale, al quale saranno invitati a contribuire, secondo le rispettive competenze e nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuno, IVASS, ANIA, imprese assicuratrici, CONSAP, UCI, magistratura, avvocatura, forze dell’ordine, associazioni di categoria, periti, medici legali, università, centri di ricerca e associazioni dei consumatori, senza alterarne funzioni, prerogative o appartenenze.
Alla struttura centrale sarà affiancata una rete territoriale.
Una Conferenza nazionale costituirà, infine, il momento nel quale presentare i risultati del lavoro svolto, sottoporli al confronto delle istituzioni, delle categorie e degli esperti coinvolti e individuare le priorità del successivo periodo di attività.
Riccardo Vizzino, Avvocato,
Responsabile nazionale Civicrazia contro le truffe assicurative






I contratti assicurativi hanno delle clasuole tali da rendere difficile la comprensione anche al professionista più attento. la nomativa ricade nell’art 1917 cc e nell’ampio genus dell’art 1904 cc tuttavia al di là della polizza per responsabilità civile , per l’insorgenza del diritto all’indennizzo e quindi all’obbligo di mannlleva, tutte le polizze che fuorviano dalla modello contrattuale tipico, quindi quelle che sorgono per esigenze varie e sono nell’ambito dell’autonomia contrattuale , ivi compresa la polizza per responsabilità professionale, peraltro obbligatoria per lo svolgimento di talune prestazioni professionali, sottostanno a calusole non spiegate e fatte sottoscrivere su moduli o modelli in cui la compagnia agisce da leone con un gattino, cioè gioca con l’assicurato cavillando su moduli, denunce di sinistro non conformi allo scopo di non manllevarlo.
Questo è un aspetto che volevo sottolineare perchè il cittadino nelle polizze index based, peer to peeer, usage based o pay per use come pure nelle claims made o le loss occurrence non è ben tutelato e dopo aver pagato il premio spesso e volentieri non viene indennizzato. Quindi occorre da parte dell’Autorità imbavagliare i colossi Generali, LLoyds e tanti altri che nella somministrazione di contratti assicurativi avrebbero l’obbligo di mettere a conoscenza l’utente, a caratteri cubitali , circa le clausole che condizionano erogazione indennizzo.
Fatto diverso invece la frode assicurativa a cui si espongono i cittadini che falsamente denunciano un sinistro e architettano a la presenza di testimoni prezzolati per frodare l’assicurazione. In altri casi falsificano la durata della polizza nel senso che la creano falsa o ne modificano la validità. Ho potuto vieppiù contstare come gli agenti non siano interessati a non erogare l’indennizzo per un dubbio sulla verifidicità del fatto in toto o in parte. Ciò significherebbe dover proporre querela contro il cittadino e le spese legali con le procedure da affrontare disincentivano le agenzie dalla denuncia.
Quindi due aspetti diversi e contrastanti su un contratto, quello di assicurazione ove aleatorio non è solo il rischio assicurato ma anche e soprattutto l’indennizzo.-