Set 10, 2026 | Battaglie | 0 commenti

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INGIUSTIZIA DI PROSSIMITA’

ANATOMIA DI ALCUNE INFAUSTE DECISIONI NELLA GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ

 

REGOLE PROCESSUALI DISATTESE, CONTROLLI MANCATI E VARCHI APERTI ALLE FRODI

 

Ci sono provvedimenti discutibili e provvedimenti che, alla lettura degli atti, pongono una domanda ben più inquietante: come è stato possibile arrivare a questa conclusione?
È da qui che occorre partire. Non per mettere sotto accusa la magistratura onoraria nel suo complesso, né per trasformare ogni errore interpretativo in un caso disciplinare. L’errore appartiene fisiologicamente alla giurisdizione.
Il problema nasce quando vengono ignorate regole processuali elementari, eccezioni decisive restano prive di una risposta effettiva, anomalie documentate vengono superate con formule sommarie e controlli essenziali sembrano non essere compiuti.
Ed è un problema ancora più serio nei procedimenti risarcitori ad elevato rischio di frode, perché la frode non ha bisogno di essere favorita: le basta trovare un sistema nel quale nessuno controlli davvero.

 

 

UNA RIASSUNZIONE NOTIFICATA ALLA PARTE INVECE CHE AL PROCURATORE E LA SOLUZIONE DIVENTA “RINNOVARE”

 

Partiamo da un episodio verificatosi dinanzi a un Giudice di Pace.
Dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, l’atto di riassunzione viene notificato direttamente alla parte, nonostante questa fosse già costituita tramite procuratore. Il vizio viene eccepito. Eppure, anziché trarne le conseguenze processuali, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione, consentendo alla parte di rimediare successivamente all’irregolarità. Il punto non è meramente formale. La riassunzione prosegue il processo già instaurato e la giurisprudenza ha più volte affermato che la notificazione alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, salvo eventuale costituzione sanante.
La domanda, allora, è inevitabile: fino a che punto può spingersi il potere di sanatoria del giudice?
La sanatoria non può trasformarsi in uno strumento per neutralizzare, a posteriori, il mancato rispetto di termini e adempimenti processuali. Diversamente, il confine tra regolarizzazione del vizio e indebita rimessione in termini diventa estremamente sottile.
E resta un problema di fondo: perché l’errore processuale di una parte dovrebbe essere corretto dall’intervento del giudice a danno di chi le regole le ha rispettate?

 

 

LA PROVA TESTIMONIALE AMMESSA SENZA AVERE DAVANTI LA PROVA DA VALUTARE

 

Un secondo fenomeno appare persino più difficile da comprendere.
In alcuni processi, al momento della precisazione delle domande e della formulazione definitiva delle richieste istruttorie, è accaduto che venisse ammessa la prova testimoniale dell’attore pur in assenza del fascicolo di parte e dell’atto introduttivo contenente l’esposizione dei fatti e l’articolazione della prova stessa.
In termini più semplici: si ammette una prova senza verificare se la domanda sia ammissibile e senza poter verificare compiutamente che cosa dovrebbe essere provato.
Ma l’ammissione della testimonianza non è un timbro. L’art. 244 c.p.c. richiede l’indicazione specifica dei fatti sui quali il testimone deve essere interrogato. La funzione della specificità è duplice: consentire al giudice di verificare rilevanza e ammissibilità della prova e permettere alla controparte di predisporre adeguatamente la propria difesa. Come può essere svolto il necessario controllo quando l’articolazione stessa della prova non è nella disponibilità del giudicante?
La domanda assume un peso enorme nei giudizi RCA dove spesso la testimonianza non costituisce un elemento marginale ma è la prova sulla quale poggia l’esistenza stessa del sinistro.

 

 

IL PROCESSO PROMOSSO DA CHI NON AVEVA PIÙ TITOLO PER PATROCINARE

 

Vi è poi un caso, segnalato presso diversi fori, che tocca un presupposto ancora più elementare.
Il giudizio risulta essere stato introdotto e coltivato da un soggetto la cui abilitazione al patrocinio risultava scaduta.
La circostanza viene evidenziata. Eppure il giudizio non soltanto prosegue: la domanda viene accolta.
Qui non siamo davanti a una firma mancante o a una procura materialmente incompleta.
La domanda preliminare è un’altra: chi ha promosso il processo aveva il potere giuridico di farlo?
Lo ius postulandi non è una formalità. È il titolo che consente a un soggetto di esercitare professionalmente la rappresentanza tecnica davanti al giudice.
La Corte di Cassazione ha espresso principi particolarmente rigorosi sul punto: quando il difetto investe lo stesso ius postulandi, e non semplicemente la regolarità della procura conferita a un avvocato abilitato, si entra nel terreno della nullità radicale dell’attività processuale compiuta dal soggetto non legittimato. In fattispecie relative all’attività svolta fuori dai limiti dell’abilitazione del praticante, la Corte ha qualificato il vizio come assoluto e insanabile.
Il paradosso è evidente. Da una parte lo Stato combatte l’abusivismo professionale, disciplina rigorosamente l’accesso alla professione forense e impone controlli sull’iscrizione negli albi. Dall’altra potremmo avere un processo civile che arriva fino alla sentenza senza che nessuno si arresti davanti alla domanda più semplice: il soggetto che sta esercitando la difesa può realmente esercitarla?
Non è soltanto una questione processuale, ma di affidabilità dell’intero sistema giudiziario.

 

 

PRIMA SI RINUNCIA AL DIRITTO. POI SI CHIEDE UN ATP SULLO STESSO DIRITTO

 

Ecco un altro episodio che merita attenzione.
Il danneggiato aveva precedentemente sottoscritto una rinuncia riferita al diritto e all’azione. Successivamente viene promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo collegato alla medesima pretesa.
E il procedimento viene dichiarato ammissibile.
Naturalmente occorre una precisazione fondamentale: rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia al diritto non sono la stessa cosa.
La prima determina conseguenze processuali e non comporta necessariamente l’abbandono definitivo del diritto sostanziale. Ma se il documento contiene davvero una chiara, consapevole e inequivoca rinuncia al diritto sostanziale azionato, il problema cambia completamente.
Prima ancora di nominare un consulente tecnico, occorre chiedersi: quale diritto dovrebbe essere accertato se il suo titolare vi ha già validamente rinunciato?

 

 

UNA SOCIETÀ AGISCE IN GIUDIZIO. MA NON RISULTA CHI LA RAPPRESENTI E CHI ABBIA CONFERITO LA PROCURA

 

Particolarmente grave è il caso di una società che agisce in giudizio senza che dagli atti risulti chiaramente chi ne sia il legale rappresentante, senza produzione di una visura camerale idonea a verificarne i poteri e senza che sia identificabile il soggetto che avrebbe conferito la procura alle liti.
Non si tratta di una mera irregolarità formale. La società può stare in giudizio solo attraverso una persona fisica munita del necessario potere rappresentativo. Se non è possibile accertare chi abbia sottoscritto la procura, in quale qualità e con quali poteri, viene meno la stessa possibilità di riferire validamente quel mandato alla società.
Il punto, dunque, non è se la procura presenti un difetto sanabile, ma se esista realmente una procura giuridicamente riconducibile alla parte che pretende di agire.
Eppure, nonostante una contestazione così radicale, il giudizio viene dichiarato ammissibile e procedibile e la domanda addirittura accolta.
Prima ancora di riconoscere un credito a una società, dovrebbe essere possibile rispondere a tre domande elementari: chi la rappresenta, chi ha conferito la procura e in forza di quale potere?
Se queste risposte mancano, il problema precede persino il merito della causa.

 

 

CTU E CERTIFICAZIONI: QUANDO IL GIUDICE RINUNCIA AL CONTROLLO

 

Destano particolare preoccupazione i provvedimenti che recepiscono acriticamente consulenze tecniche e certificazioni mediche, ignorando specifiche contestazioni su incompatibilità, rapporti professionali ricorrenti, attendibilità della documentazione e tracciabilità delle prestazioni.

Nei giudizi per lesioni personali il controllo dovrebbe riguardare non soltanto l’indipendenza del CTU e la provenienza delle certificazioni, ma anche, quando emergano anomalie concrete, la tracciabilità fiscale dei compensi e delle prestazioni rese da consulenti e medici certificatori.

Eppure accade che richieste circostanziate di verifica o di trasmissione degli atti all’Agenzia delle Entrate vengano respinte senza un reale approfondimento, anche quando siano prospettati elementi meritevoli di accertamento.

Il problema non è pretendere che il giudice civile si trasformi in un verificatore fiscale. È pretendere che non ignori anomalie specificamente documentate e che motivi adeguatamente la decisione di non darvi seguito.

Nei procedimenti a rischio frode, infatti, recepire senza verificare significa rischiare di attribuire dignità processuale proprio a ciò che avrebbe richiesto il controllo più rigoroso.

 

 

LA TESTIMONIANZA RACCOLTA NEL CORRIDOIO

 

E arriviamo forse all’immagine più emblematica.
Testimoni che non vengono realmente escussi secondo le modalità proprie dell’assunzione della prova davanti al giudice, ma le cui dichiarazioni vengono raccolte informalmente nei corridoi tra parti e difensori, annotate o trascritte utilizzando telefoni cellulari e successivamente riversate nel procedimento.
Se questo diventa un metodo di formazione della prova, non siamo più davanti a una mera semplificazione organizzativa. Siamo davanti alla trasformazione della testimonianza in qualcosa di ben diverso e inaccettabile.
La prova testimoniale presuppone regole, domande, identificazione del teste, assunzione davanti all’autorità giudiziaria, verbalizzazione e possibilità delle parti di esercitare le proprie prerogative processuali.
Il corridoio di un ufficio giudiziario non può diventare una terza forma di assunzione della prova creata dalla prassi, perché proprio nel contenzioso fraudolento il modo in cui la testimonianza viene raccolta è parte della garanzia di autenticità della testimonianza stessa.

 

 

QUANDO L’ANOMALIA NON PUÒ RESTARE NEL FASCICOLO

 

Queste vicende non possono essere considerate soltanto come una successione di decisioni discutibili. Quando omissioni di controllo, motivazioni apparenti o provvedimenti manifestamente incongrui assumono carattere grave o reiterato, il problema supera il singolo processo e investe il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Nei procedimenti a rischio frode, ogni anomalia non verificata e ogni eccezione sostanzialmente elusa può finire per rendere più agevole la costruzione e la reiterazione di pretese fraudolente.

Civicrazia chiede decisioni rigorose, controlli effettivi e motivazioni capaci di confrontarsi realmente con le questioni sottoposte al giudice, anche di prossimità.

E quando ciò non accade, non sempre può bastare l’impugnazione. Gli episodi più gravi devono essere raccolti, documentati e, ove ne ricorrano i presupposti, portati all’attenzione dei Presidenti dei Tribunali e degli organi competenti di vigilanza e di autogoverno, sino alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura nei casi previsti dall’ordinamento.

L’esposto non è e non deve diventare uno strumento di pressione sul giudice. Ma l’indipendenza della giurisdizione non significa assenza di controllo sul modo in cui la funzione viene esercitata.

Per questo l’invito di Civicrazia è chiaro: non lasciare le anomalie nei fascicoli, non considerarle inevitabili, non archiviarle come semplici eccentricità processuali. Documentarle, segnalarle e chiedere agli organi competenti di verificarle significa difendere la credibilità della Giustizia e impedire che la superficialità, quando diventa prassi, si trasformi in un terreno favorevole alla frode.

Riccardo Vizzino, Avvocato, Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative

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