Giu 30, 2019 | Notizie | 0 commenti

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IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE DEI CITTADINI

La democrazia può resistere alla minaccia autoritaria soltanto a patto che si trasformi, da “democrazia di spettatori passivi”, in “democrazia di partecipanti attivi”. 

A dirlo è stato Erich Fromm. Ciò che affermava il grande scrittore tedesco, è fondamentale per ogni democrazia. Tante sono le tematiche fondamentali per il vivere civile dei cittadini all’interno di una comunità, in primis quelle ambientali. L’ambiente è un bene primario riconosciuto e tutelato dall’art. 9 della Costituzione. Proprio perché l’ambiente è un valore primario tutti i cittadini possono contribuire a garantirlo accedendo alle informazioni ambientali detenute dalle pubbliche autorità.
 Ed infatti, una norma del 2005 prevede l’accesso pubblico alle informazioni ambientali, detenute dalle P.A. La qualità dell’aria, il mancato prelievo dei rifiuti solidi urbani, l’inquinamento acustico, sono solo alcune delle informazioni da rendere pubbliche in campo ambientale. Al fine di tutelare e garantire il diritto all’informazione e l’agevole accesso ai dati in possesso delle pubbliche autorità, in materia ambientale, l’art. 40 del D.lgs. n.33/2013, prevede che: “Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali. 
Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali.” Ogni comune deve prevedere la pronta e periodica pubblicazione di ogni dato ed informazione relativa alle condizioni ambientali del territorio di pertinenza. Tutto ciò non sempre avviene. Allora occorre combattere la buona battaglia, con le armi offerte dalla difesa civica.
 I cittadini chiedono il Difensore Civico Nazionale affinchè ogni comune diventi civicratico.

– Avv.Giuseppe Storti –

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