Lug 27, 2018 | Notizie | 0 commenti

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IL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): COS’È E COSA FA.

Il 23 luglio 2018, durante la sua prima conferenza stampa, il Difensore Civico campano, Avv. Giuseppe Fortunato, ha parlato tra le altre cose del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Nessun giornalista ha osato chiedere cosa si nascondesse sotto questo “nuovo” acronimo, ma sicuramente la maggior parte di loro non era a conoscenza dell’effettiva natura di questa nuova figura istituzionale. Così come lo sono la stragrande maggioranza dei cittadini, lavoratori dipendenti nelle PA, che vedono inconsapevolmente sfumare sotto i loro occhi tutte le occasioni di far riconoscere e proteggere i propri diritti.

L’Avv. Giuseppe Fortunato ha invitato tutti i Comuni campani a nominare correttamente il Comitato Unico di Garanzia cancellando i tanti organismi parcellizzati, inutili e inefficienti e dando così una piena e concreta possibilità di intervento a favore dei cittadini.

Ecco allora alcuni stralci di un articolo di Laura Strano, pubblicato sul sito Wister (Women for Intelligent and Smart Territories), in cui spiega la natura ed i compiti del Comitato Unico di Garanzia.

L’obbligo delle pubbliche Amministrazioni di costituire al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” risponde alle indicazioni della Direttiva dell’unione Europea n. 54 del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Cos’è il CUG ?

Il CUG è un Comitato paritetico costituito all’interno delle Amministrazioni pubbliche che ha l’importantissima funzione di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni, garantendo un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e pari opportunità di genere, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. Il CUG è unico nel senso che esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all’Amministrazione, dirigente e non dirigente ed anche perché con la sua istituzione si è razionalizzata la materia eliminando la proliferazione dei preesistenti comitati.

Da chi è composto?

Il CUG ha composizione paritetica, e deve essere composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione ai sensi degli art. 40 e 43 del d.leg. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il CUG deve assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Chi nomina il CUG?

Il CUG è nominato con atto del Dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e nel caso in cui al vertice vi siano più dirigenti la competenza è del Dirigente cui compete la gestione delle risorse umane.

Che competenze devono possedere i componenti?

I componenti del CUG devono possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini relazionali e motivazionali.

Quanto dura il mandato?

Le/i componenti durano in carica 4 anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Che funzioni ha il CUG ?

Il CUG assorbe e unifica in una logica di continuità tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuivano ai C.P.O., Comitati per le pari opportunità, volti al contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, già previsti dai contratti nazionali di lavoro, volti alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e dalle molestia/violenza di carattere psicologico nei luoghi di lavoro. A titolo esemplificativo il CUG ha:

Funzioni propositive: in materia di predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo; temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere); diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche, mobbing, nell’Amministrazione pubblica di appartenenza. Il CUG propone agli organismi competenti piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.

Funzioni consultive: su progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; sui piani di formazione del personale; sull’orario di lavoro, le forme di flessibilità lavorativa e gli interventi di conciliazione; sui criteri di valutazione del personale; sui temi della contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze.

Funzioni di verifica: sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, mobbing; sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro.

Cosa deve fare l’Amministrazione?

L’Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il CUG ogniqualvolta debba adottare atti interni nelle materie di competenza del CUG, ad esempio in materia di congedi, formazione, flessibilità e orario di lavoro, progressioni di carriera ecc.; l’Amministrazione fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l’effettiva operatività, mette a disposizione le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste alla legge.

Cosa accade se la pubblica amministrazione non costituisce il CUG?

La mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. Pertanto, se siete dipendenti pubblici e nella vostra Amministrazione il CUG non è stato ancora costituito o, pur essendo stato costituito, non si è ancora riunito, potete inoltrare una segnalazione agli OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ed ai competenti organi di controllo anche regionali (Difensore Civico) o nazionali.

 

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