IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Visti gli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 7, 35, 36, 37, 50, 52, 54, 55 e 101 dello Statuto del Comune di Salerno;
Visto il ricorso n. 4 del 2017;
Visto il ricorso n. 170 del 2018;
Vista la nota prot. 14703 del 25 settembre 2017 con cui il Difensore Civico presso la Regione Campania
chiedeva chiarimenti al comune di Salerno sul mancato obbligatorio regolamento per il funzionamento degli
istituti e degli organismi di partecipazione popolare;
Visto l’ invito del Difensore Civico presso la Regione Campania del 30 luglio 2018 al comune di Salerno, con
espressa avvertenza di commissariamento in mancanza dell’indicato regolamento oltre il termine assegnato;
Vista la relazione formale annuale del Difensore Civico presso la Regione Campania del 30 marzo 2019,
anche pubblicata sul Sito del Consiglio regionale della Campania, in cui si indicava il citato mancato
regolamento del Comune di Salerno;
Visto il precedente decreto n. 18 del 30 luglio 2019, notificato tramite PEC lo stesso 30 luglio 2019, come da
ricevute di accettazione e di consegna, e rinotificato per mera cortesia il 5 agosto 2019 a seguito della nota
del Sindaco di Salerno del 31 luglio 2019;
Visto il ricorso giurisdizionale per il Comune di Salerno, previa sospensione ed adozione di misure cautelari.
presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione di Salerno, notificato il 6 agosto
2019;
Esaminati i due rilievi del predetto ricorso giurisdizionale di evidente infondatezza ossia 1) il carattere
ostativo al commissariamento ad acta di lavori istruttori della commissione consiliare e di una nota del
Presidente della Commissione Trasparenza del 30 agosto 2018; 2) la circostanza che questo Difensore
Civico non ha riportato nel decreto di nomina il termine legislativo del commissariamento ad acta che è di
sessanta giorni;
Considerato, circa il primo rilievo, che l’atto obbligatorio non è alcun atto istruttorio e neppure la proposta
della Commissione Trasparenza o di altra Commissione o di gruppi o di consiglieri nè tantomeno lavori
preparatori bensì è il regolamento che va adottato dal consiglio comunale, per cui nessuna rilevanza può
avere la nota trasmessa dal Presidente della Commissione Trasparenza in data 30 agosto 2018 (che non è
altro che una richiesta di proroga, fra l’altro irrituale perchè non è trasmessa dal legale rappresentante
Sindaco nè dal Presidente dell’organo consiliare competente e comunque è stata sostanzialmente accolta,
gancora oggi seguita dalla mancata approvazione dell’obbligatorio regolamento da parte del consiglio
comunale;
Considerato, circa il secondo rilievo, che è la legge stessa a fissare il termine di sessanta giorni del
commissariamento ad acta e giammai v’è stata diversa intenzione, contrariamente a quanto afferma il
Comune nel ricorso;
Considerato che i presupposti del commissariamento ad acta sono sussistenti e sono il previo invito con
indicazione del termine e, nonostante l’invito e il decorso del termine, il mancato atto obbligatorio per legge;
Rilevato che la tesi che basterebbe trasmettere atti istruttori o note per paralizzare la necessaria attività
sostitutiva rispetto ad atti obbligatori per legge,
così come precisamente configurati da Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 2 ottobre 2006, n. 5706 e
recentemente da TAR Campania, Prima Sezione, 21 maggio 2019 n. 2701, significherebbe dare
all’amministrazione uno strumento per sottrarsi al termine congruo;
Rilevato che nel caso del comune di Salerno (diversamente dal caso di TAR Campania, 21 maggio 2019 n.
2701 ove si era almeno completata l’istruttoria e soltanto non si provvedeva all’atto finale nel consiglio
metropolitano di Napoli) addirittura, nonostante il decorso di un anno dall’invito, nel termine indicato non si è
neppure completata l’istruttoria anteriore alla seduta consiliare;
Rilevato che la contraria tesi del comune di Salerno secondo la quale basterebbe non essere inerti con
verbali e atti endoprocedimentali non ha pregio e non ha alcun riscontro nell’unica sentenza citata, nel
ricorso giurisdizionale del comune, di Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 ottobre 2007 n. 5310 perchè tale
sentenza riguarda fattispecie del tutto estranea e cioè l’improcedibilità nel giudizio avverso il silenzio stante
un successivo provvedimento di diniego dell’amministrazione;
Rilevato, in proposito, che qualunque forzatura estensiva voglia farsi di questa sentenza del Consiglio di
Stato, riguardante ben differente fattispecie giurisdizionale, al caso in questione, non può negarsi, pur
tacendo altri aspetti, che l’amministrazione salernitana non ha prodotto alcun provvedimento ossia, in altri
termini, nel caso della sentenza citata il provvedimento sussiste mentre al Comune di Salerno il
provvedimento manca;
Considerato che anche l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Salerno, in data successiva al
decreto di nomina del 30 luglio 2019, manifesta chiaramente la volontà dell’ente di protrarre ancora l’attuale
situazione di carenza di un fondamentale regolamento per la partecipazione cui occorre provvedere senza
indugio;
Considerato, invece,
che non può essere ancora ritardato il basilare ius partecipationis che è applicazione concreta del principio costituzionale che la
sovranità appartiene al popolo e il regolamento obbligatorio va adottato senza indugio;
Visto il decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, Sezione Seconda, che, visto il ricorso e i relativi allegati, ha accolto l’istanza sospensiva
monocratica del Comune ricorrente;
Considerato che si intende aderire nel modo più pieno al decisum, quantunque cautelare monocratico di
prima istanza e quantunque senza alcun sostegno di merito alle (infondate) doglianze del comune ricorrente,
annullando il precedente proprio decreto 18 del 30 luglio 2019, ora sospeso,
e contestualmente adottando il
presente decreto, venendo pienamente incontro alle censure, quantunque infondate, del comune di Salerno;
Constatato che il Comune di Salerno, a tutt’oggi, non ha provveduto a dotarsi dell’obbligatorio regolamento
per il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione popolare;
DECRETA
Per le ragioni su esposte, il precedente decreto 18 del 30 luglio 2018 è annullato.
Per le ragioni su esposte, le note e gli atti istruttori della Commissione Trasparenza non configurano cause
ostative al commissariamento ad acta, anche viste le note antecedenti del Difensore Civico e il lungo
decorso del tempo.
La dott.ssa Sonia Caputo, Difensore Civico Emerito, CF CPT SNO 61E50 A717W, è nominata Commissario
ad acta, ex art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in via sostitutiva e con oneri a carico del
Comune, per adottare il regolamento per il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione
popolare del comune di Salerno. Il Commissario ad acta provvede nel termine di sessanta giorno dalla
nomina, come prescrive l’articolo citato.
Il Sindaco, il Segretario Generale e i dirigenti del Comune di Salerno sono invitati alla massima cooperazione
e a prestare la necessaria assistenza.
E’ possibile impugnare il presente decreto con ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Salerno entro
sessanta giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Il presente decreto è notificato al Sindaco di Salerno, al Presidente del Consiglio comunale di Salerno, al
Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, al Comitato ricorrente e all’Avvocatura
regionale della Campania per la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
8 agosto 2019
Avv. Giuseppe Fortunato
0 commenti