Analisi art. 22 che modifica l’art. 85 della Costituzione
Con l’art. 22 del decreto Renzi – Boschi si modifica l’art. 85 della nostra Costituzione. Questo articolo chiarisce che il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. La modifica più significativa, oltre alla soppressione dei delegati regionali, riguarda il Presidente della Camera che esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle mentre il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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