Set 18, 2016 | Notizie | 0 commenti

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ANALISI ART. 13 CHE MODIFICA GLI ART. 73 E 134 DELLA COSTITUZIONE

Analisi art. 13 che modifica gli art. 73 e 134 della Costituzione


Con l’art. 13 del decreto Renzi – Boschi si modificano due articoli della nostra Costituzione, l’art. 73 e l’art.134.

All’articolo 73 le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma».

Come è evidente la Corte costituzionale sarà chiamata spesso a pronunciarsi bloccando così l’iter legislativo.

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