Apr 5, 2024 | Notizie | 0 commenti

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TUTELARSI DA FALSI PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO SENZA LE PRESCRITTE ABILITAZIONI/AUTORIZZAZIONI NEI SODALIZI CRIMINOSI PER TRUFFE ALLE ASSICURAZIONI

Dobbiamo lanciare un allarme.

La crescente diffusione delle truffe perpetrate con la partecipazione di un numero sempre maggiore di periti, consulenti, organi giurisdizionali e operatori del diritto compiacenti continua a rendere sempre meno agevole la gestione dei sinistri, determinando gravi pregiudizi alla intera collettività.

Nell’esame delle criticità che favoriscono il proliferare della frodi, è doveroso, dunque, interrogarsi anche sul ruolo dei principali protagonisti della macchina della Giustizia. Infatti sovente si sono registrati pericolosi abusi e/o violazioni che hanno compromesso il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria e violato il principio di legalità e il principio  della certezza del diritto.

 

IL FENOMENO DEGLI “AVVOCATI ILLEGALI”

In particolare desta grande allarme il fenomeno dei falsi avvocati, vale a dire legali o sedicenti tali che operano in assenza di ius postulandi e di valida procura alle liti ovvero finanche in assenza di titolo abilitativo alla professione forense, percependo compensi per l’attività illegittimamente posta in essere.

Le ipotesi in esame meritano grande attenzione poiché si ravvisano sostanzialmente nei procedimenti riconducibili ad ipotesi di falsi sinistri. In tali situazioni sovente la regia è appannaggio di noti periti che, ai fini della rappresentanza processuale e per “riciclarsi”, reclutano giovani con scarsa esperienza e competenza professionale, ma attratti dalle promesse di celeri e facili guadagni. Tali nuove reclute, che agiscono con insana incoscienza e senza alcun rispetto della professione forense, rappresentano oggi una piaga che deve essere sconfitta a tutela del decoro della nobile professione di Avvocato, a tutela del diritto di difesa del cittadino, a tutela della giustizia, a tutela del corretto svolgimento dei processi

Più nello specifico, parliamo di carenza di ius postulandi nei casi in cui il legale assuma l’incarico:

– nonostante il suo patrocinio sia venuto a scadenza ai sensi del 2° comma dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n° 36 e successive modificazioni;

– facendo uso improprio/abusivo del titolo di avvocato, senza aver mai superato l’esame abilitante all’esercizio della professione forense;

– agendo senza la dichiarazione di intesa, nella ipotesi in cui il titolo sia stato conseguito in un paese straniero (dilagante è il patrocinio del cosiddetto “abogado”);

– agendo in violazione della riforma forense inerente alla disciplina sull’abilitazione al patrocinio del praticante avvocato;

-agendo, addirittura, senza aver mai conseguito la laurea in giurisprudenza.

Sussiste un’ampia portata di tale fenomeno.  Addirittura molte vertenze risultano essere patrocinate, soprattutto in fase stragiudiziale, da soggetti inesistenti o a cui non sia riconducibile alcuna partita IVA.

 

CIVICRAZIA: SOLUZIONI SUBITO  PER CONTRASTARE IL FENOMENO

L’evidenza di tali gravi violazioni rende opportuno e imprescindibile  adottare subito strategie efficaci a tutela della stessa Pubblica Amministrazione, dei singoli Ordini professionali, dei professionisti regolarmente iscritti e ancor di più dei Cittadini che abbiano fatto affidamento sul titolo professionale mendacemente speso. Le ipotesi sopra evidenziate certamente rappresentano condotte penalmente rilevanti, potendo integrare non solo un’ipotesi di truffa, ma altresì configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Pertanto  è utile proporre querela penale. Oltre a ciò, chiediamo alle imprese assicurative di adottare specifiche strategie anche nell’ambito dei processi civili e all’uopo verificare la regolare iscrizione all’albo del procuratore antagonista nell’ipotesi di sinistri critici. Occorre trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica e sollevare tempestive e puntuali eccezioni tese alla declaratoria di nullità e inammissibilità di tutto il procedimento. Occorre informare i Consigli degli Ordini. Occorre chiedere  la condanna dell’apparente procuratore al pagamento delle spese e competenze di lite nonché il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Sotto tale ultimo aspetto, giova evidenziare che, in caso di difetto della procura alle liti, la Cassazione, ha ritenuto che l’attività del difensore non possa avere alcun effetto sulla parte, restando attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (così Cass., Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10706). Nello stesso senso si rammenta anche una importante sentenza a definizione di un giudizio (Tribunale di Napoli, GI dott. Sabato, sentenza n. 2418/2012). In applicazione degli stessi principi, deve certamente ritenersi che il falsus procurator che abbia conseguito il pagamento delle competenze di lite, pur senza averne titolo e non essendo dunque legittimato, può subire, da parte del debitore che abbia effettuato la prestazione, l’azione di ripetizione, contemplata dall’art. 2033 c.c  che stabilisce proprio la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento ove ricevuto in malafede ovvero a decorrere dal giorno della domanda ove il pagamento sia stato ricevuto in buona fede, o anche l’azione di ingiustificato arricchimento.

 

VIOLAZIONI NELL’ASSUNZION DELL’ INCARICO DI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO

Criticità non meno preoccupanti si riconducono anche ai Consulenti del Giudice e alle modalità di scelta, reclutamento e conferimento dell’incarico, il che comporta senza dubbio la produzione di elaborati nulli prima che errati.

Per quel che concerne i tecnici merita evidenziare che molto spesso la scelta avviene tra esperti che non possiedono i previsti requisiti di legge. Si rammenta che, ai fini della iscrizione all’albo dei CTU,  per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o a una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui  all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Con riferimento ai consulenti medici l’evidenza mostra che, oggigiorno, ancora gli incarichi vengono sovente assegnati non a specialisti della medicina legale, ma a medici privi di qualsivoglia specializzazione (medici di base) o a “esperti” di branche che poco hanno a che vedere con il tipo di patologia da accertare. Non è infrequente, pertanto, specie nei giudizi di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, che, ad esempio, lesioni ortopediche debbano essere valutate da un cardiologo o da un neurologo, con grave pregiudizio per coloro che si rivolgono alla giustizia per la legittima tutela dei loro diritti ed interessi.La prassi del conferimento degli incarichi a pochi e noti consulenti non sembra volersi debellare. Per di più, cosa non affatto trascurabile, si constata anche che molti CTU sono talvolta legati alle parti in causa, in qualità di medici certificatori o di consulenti di parte in altre vertenze.  Per tale ragione si auspica un intervento normativo che meglio disciplini il regime di incompatibilità dei Consulenti.

E ancora non può non considerarsi che molti consulenti, già dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, assumono l’incarico senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione all’azienda ospedaliera. Tale mancata autorizzazione  concreta una causa di incompatibilità e può essere causa di recesso del contratto da parte dell’azienda, oltre che importare l’obbligo di informare l’Ordine dei medici competenti dell’operato de CTU.

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

tutela del giusto processo, dell’esercizio effettivo del diritto di difesa, oltre che della corretta gestione delle risorse e dei fondi delle assicurazioni, è importante che tutti, Procure, Associazioni, compagnie assicurative monitorino con estrema attenzione i fenomeni e redigano protocolli ad hoc in cui confluiscono i dati di coloro che  nella qualità di legali o Consulenti, operino in maniera illegittima e/o fraudolenta.

Le questioni qui oggetto di riflessione e altre di estremo rilievo saranno approfondite nell’ambito un convegno promosso da Civicrazia, che si terrà nel Senato della Repubblica il giorno 5 giugno 2024.

Riccardo Vizzino; Avvocato,
Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe

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