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QUALE GARANZIA LEGALE?

Il consumatore non avrebbe mai immaginato di doversi accontentare di un uso “ristretto” della propria garanzia legale.

 

HO CAPITO BENE: IL TUO TELEVISORE E’ ESPLOSO?

Vediamo questo caso concreto. Il Codice del consumo definisce la garanzia legale quale rimedio esperibile in caso di difetto del prodotto. Tuttavia, in concreto, per il consumatore, non sempre si apre tale strada. La garanzia legale ha di sicuro durata pari a 24 mesi, decorrendo dalla consegna del bene.

Nell’impostazione teorica, il venditore finale sembrerebbe essere considerato il finale responsabile verso il consumatore, ma, stando ai fatti in concreto, questi non è tenuto a fornire una cosa funzionante, bensì solo identica nel genere.

Sembra assurdo, eppure si parla di mera conformità.

Per cui, nel caso concreto, se compro un televisore e, nel 2024, mi esplode, il venditore, formalmente non ha commesso alcun illecito civile, essendoci per l’appunto, la garanzia legale.

Ciò ovviamente per altri beni e servizi.

Tale arma a doppio taglio, considerando l’eccessiva onerosità di qualsiasi bene o servizio, a causa della conclamata inflazione, si risolverà quasi sempre in una possibile riparazione, considerata dal venditore sempre meno onerosa della sostituzione con un bene nuovo, analogo.

La scelta del consumatore incontrerà sempre, pertanto, un limite se il rimedio domandato è (come oramai sempre) oggettivamente impossibile ovvero comporti costi eccessivi a carico del venditore.

Tanti risparmi, tanta spesa, per sentirsi dire: “Mi spiace, non è possibile!”.

Sarà, al più, concesso al consumatore la possibilità di ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto unicamente nelle ipotesi previste dal Codice del Consumo, con buona pace di tutti (e tanta spesa ulteriore e danno analogo al povero consumatore).

 

CHE FREGATURA, E QUINDI CHE SI FA?

Ebbene, in tutti questi casi, una prima soluzione è quella di chiedere sempre la natura della garanzia legale e valutare, con una piccola spesa aggiuntiva, di assicurare il bene per ipotesi eccezionali, che possano, qualora ve ne fosse bisogno, agevolmente aggirare tali piccoli ingranaggi del sistema legale.

Si è parlato, a livello europeo della creazione di una piattaforma europea di riparazione online (ad hoc) progettata e gestita a livello UE. Lo scopo sarebbe quello di rendere disponibili ai consumatori i differenti servizi di riparazione a livello comunitario ma anche transfrontaliero e in ogni Stato membro.

Attendendo che ciò davvero  accada,  sappi, o consumatore, che, ai sensi della normativa vigente, si ha diritto a ricevere un bene conforme al contratto, ovvero un bene che soddisfi determinati requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge. Altro non spetta.

In caso di difformità avrai, inoltre, diritto alla mera riparazione, residuando la sostituzione una gentil concessione del venditore, salvo la riduzione del prezzo qualora non vi sia altra soluzione oggettiva.

Ciò non esclude, tuttavia, che la legge ponga sempre a carico del solo venditore l’obbligo di esperire  quelle soluzioni che conducano ad un celere ripristino della conformità del bene difettato.

A nulla varrà l’eventuale avviso: “il prodotto si sostituisce solo entro … giorni dall’acquisto, con invito a rivolgersi successivamente ai centri di assistenza della casa produttrice”.

Sarà sempre il venditore tenuto ex lege a farsi carico delle spese per attivarsi e fornire rimedio adeguato, salvo poi rivalersi sul soggetto responsabile del difetto.

Ricorda, infine, o consumatore, che è fondamentale richiedere e conservare lo scontrino fiscale o qualsiasi documento equivalente che attesti, sempre, luogo e data di acquisto.

Spetta al consumatore, infatti, dimostrare che l’acquisto sia avvenuto presso quello specifico negozio, online o fisico, e che non siano ancora trascorsi 24 mesi dalla consegna.

Marco Viola, Avvocato

 

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