Lug 26, 2020 | Battaglie | 0 commenti

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LA PARTECIPAZIONE (COMUNI E PARCHI)

Il principio della partecipazione, quale principio politico dell’organizzazione sociale, ha delle radici storiche e filosofiche molto antiche e doveva servire a ripartire le competenze in base alla dimensione degli interessi coinvolti. Per cui la polis avrebbe dovuto assumere solo compiti di difesa esterna e di tutela dell’ordine interno, nonché quelli attinenti alla giustizia, alla religione ed alle finanze pubbliche. L’assunzione di ulteriori poteri avrebbe, compresso indebitamente l’autonomia del popolo, un po’ come avrebbe fatto un despota con i suoi schiavi. Con tali premesse, la società dovrebbe «rispettare le capacità dell’individuo», evitando di sostituirsi ad esso e favorendo un percorso di progressiva integrazione.
La partecipazione popolare alla gestione politica e amministrativa della “cosa pubblica” rappresenta un diritto fondamentale, garantito dalla nostra Costituzione, che all’articolo 3, comma 2 individua l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ed impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’esercizio effettivo di tale partecipazione. A questa determinazione si arriva anche attraverso la lettura degli articoli 1 e 2 della Costituzione, ove il primo stabilisce che la sovranità ed il suo esercizio appartengono al popolo e il secondo tratta della centralità dei diritti della persona e il loro complemento nelle formazioni sociali. Con il termine “partecipazione civica” si identifica la relazione tra le istituzioni e la comunità che consente ai cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all’attività programmatoria della pubblica amministrazione anche se, ovviamente, con ruoli diversi. Parliamo quindi di un processo strutturato di confronto e di progettazione su temi di importanza pubblica che coinvolgono la collettività in senso lato (istituzioni pubbliche, associazioni, singoli cittadini), un processo che può essere attivato in base al principio della sussidiarietà orizzontale. Ciò significa che le Istituzioni, invece di imporre la propria volontà, coinvolgono nei processi decisionali gruppi di cittadini per ottenere una decisione condivisa. Ovviamente non vuol dire che con la partecipazione diretta, i cittadini acquistano una legittimazione analoga a quella delle Istituzioni preposte, in quanto non assume un “potere di rappresentanza”, ma assume una funzione di affiancamento che si unisce alle funzioni istituzionali. Nello specifico, si evidenzia che a seguito del nuovo Statuto approvato nel 2009, la Regione Campania non ha adottato una nuova legge di attuazione degli istituti di partecipazione popolare, in particolar modo riguardo al referendum approvativo, anche se lo Statuto rinvia alla pubblicazione di una legge regionale che disciplini le modalità di proposizione e svolgimento della consultazione popolare. A causa di questa mancanza normativa, ci si riferisce ancora alla legge regionale n. 4/1975. Nel corso del 2019, l’ufficio del Difensore Civico ha provveduto ad effettuare uno screening degli Statuti dei 550 Comuni della Regione ed ha rilevato che in molti casi, benchè in molti di questi fosse prevista la successiva emissione del Regolamento di partecipazione popolare, la previsione è stata disattesa. Per questo motivo, sono state inviate n° (non conosco il numero esatto) comunicazioni ai Comuni, con la richiesta di adempiere fissando un congruo termine, come previsto dalla normativa vigente in materia. Non avendo ricevuto riscontri, in virtù di quanto previsto dall’art. 136 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nei casi di omissione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali, mi sono avvalso del potere di controllo sostitutivo che può essere esercitato dopo che l’ente sia stato invitato a provvedere entro un congruo termine, quale atto di garanzia del procedimento ispirato al principio di sussidiarietà, che trova riconoscimento nell’art. 2 della l. n. 265/1999, confluito poi nella l. n. 267/2000 e, infine, nell’art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale “Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base appunto del principio di sussidiarietà”. Il fondamento di tale principio prevede che alla cura dei bisogni collettivi provvedono direttamente i cittadini singoli o associati, mentre i poteri pubblici svolgono una funzione ‘sussidiaria’, di programmazione e di coordinamento. Il potere sostitutivo si estrinseca attraverso la nomina di un commissario ad acta a cura del difensore civico regionale ove costituito ed in tal senso sono stati nominati tre commissari ad acta rispettivamente nei comuni di Sassano, Salerno e Villaricca, allo scopo di redigere e far approvare il citato Regolamento entro il termine di 60 giorni. Non possiamo non rilevare quanto successo proprio al Comune di Sassano dopo la nomina del Commissario ad acta: Dott.ssa Marialuigia Vitagliano. Secondo il Comune di Sassano il regolamento era stato approvato dal Consiglio prima dell’insediamento della Dott.ssa Vitagliano ed inoltre che il commissario ad acta doveva essere nominato dal presidente della giunta regionale e non dal difensore civico, come avvenuto in questo caso. Per questo motivo, spinto anche dall’interpretazione del Presidente della Regione, fino a quel momento spettatore non pagante nella diatriba sulle competenze, il Comune ha deciso di ricorrere al TAR di Salerno adducendo che, se il Difensore Civico accerta che l’atto per il quale è stato sollecitato il suo intervento sia un atto dovuto o omesso illegittimamente, ha l’obbligo di chiedere al Presidente della giunta regionale, cioè all’organo politico, la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dell’atto stesso. Visto il supporto fornito al Comune dal Governatore c’è da chiedersi: se la competente a commissariare un Comune inadempiente o la stessa Città metropolitana di Napoli, come mai non ha predisposto tali commissariamenti? E non sono stati contestati i commissariamenti dei miei predecessori, per di più illegittimamente nominati Difensori Civici? Il TAR ha comunque accolto il ricorso ma aveva dato ma parzialmente, perché aveva comunque affermato la grave inadempienza del Sindaco del Comune di Sassano, e che il Difensore Civico regionale possiede i poteri di nomina di Commissario salvo valutare diversamente per quanto riguarda la ragione, e cioè la mancata approvazione del regolamento. Ma ci si domanda come mai per i Parchi solo l’invio della comunicazione con la quale si avvertiva che si sarebbe proceduto alla successiva richiesta di scioglimento dei Consigli di Amministrazione ha fatto ottenere il risultato dei regolamenti per la partecipazione, come nel Parco del Cilento? Il ricorso al Consiglio di Stato è quindi d’obbligo visto che il Regolamento predisposto dal Commissario ad Acta conteneva non solo tutti gli elementi necessari per consentire la partecipazione dei cittadini, ma anche alcune previsioni innovative dirette a tutelare quei principi troppo spesso dimenticati quando si tocca il tema delle nomine discrezionali e quando si scelgono i candidati per la gestione dell’Amministrazione Pubblica: la meritocrazia e la competenza. Un Codice deontologico dei pubblici amministratori che li mette in una posizione di servizio e aperta concretamente ai Cittadini; nomine meritocratiche a tutti i livelli con procedure trasparenti, con curricula pubblicati preventivamente sul sito web per osservazioni di tutti (che vanno valutate); consiglio comunale aperto; referendum propositivi e direttamente deliberativi; Garante del Cittadino non nominato dall’organo politico ma dal Forum dei Cittadini; bilancio partecipativo e sociale con apporto dei Cittadini; partecipazione diretta alla Macroregione Mediterranea, sono i principali contenuti del Regolamento, tutti condivisibili e leciti, che era stato proposto al Comune di Sassano. Ma il Sindaco ed il Presidente della Regione, invece di favorire la partecipazione dei cittadini attraverso l’applicazione di questi principi badando alla sostanza, hanno pensato bene di creare delle distanze, non curanti della richiesta pervenuta al Difensore Civico da alcuni cittadini che rivendicavano la partecipazione alla gestione della vita pubblica. Ma la speranza che anche a Sassano, possa essere ripristinata la legalità e si possa consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla vita della loro comunità, alimenta con immutato vigore l’azione del Garante dei cittadini.
L’azione di riscossa civicratica dell’Avv. Fortunato non conosce tregua. Dopo aver avviato l’azione di gemellaggio con alcuni Gruppi impegnati anch’essi nel sensibilizzare i cittadini su su temi di interesse generale, ha provveduto ad individuare alcuni Referenti ai quali è stato affidato il compito di vigilare, proporre ed informare la comunità nella loro qualità di Difensori Nazionali. Proprio grazie ad uno di essi, la petizione per il referendum deliberativo nei Comuni, lanciata dai Civicratici e condotta da Ruggiero Riefolo, Responsabile di Civicrazia per la Calabria e Difensore della Sovranità Popolare per Civicrazia, è stata annunciata all’Assemblea del Senato nella seduta n. 234 del 24 giugno 2020. La predetta petizione, che reca il numero 609, è stata assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali), che ne curerà i seguiti secondo quanto previsto dall’articolo 141 del Regolamento del Senato. Il referendum deliberativo è uno dei punti salienti del regolamento civicratico. Intanto in molti Comuni italiani si stanno protocollando, anche a mezzo PEC, petizioni per la modifica degli Statuti Comunali, con l’inserimento negli stessi del Referendum deliberativo, massima espressione della partecipazione dei cittadini all’attività pubblica.

Elio Aliperti

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