Apr 9, 2024 | Battaglie | 0 commenti

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LA MACCHINA NUOVA TARDA SEMPRE

Nel periodo definito “post-covid” i tempi e i costi di qualsiasi servizio sono  cresciuti e i relativi previsti tempi d’attesa, si sono drasticamente dilatati.

Tale fenomeno dei ritardi di consegna  è riscontrabile in particolar modo nel mercato delle automobili.

Che si tratti dei recenti conflitti, della scarsità di determinate materie prime e componenti essenziali o della difficoltà nel reperire la manodopera per il relativo trasporto, spesso i termini per una puntuale consegna, contrattualmente previsti, vengono disattesi.

 

…E PERCHE’ NON HAI SCELTO UN’ELETTRICA?

Ma saranno solo questi i motivi? Alla fine di marzo 2024 è stato registrato, in realtà, un calo davvero rilevante  delle vendite auto.

Ciò è dovuto sia ai continui riverberi del conflitto in corso in territorio russo-ucraino, sia agli incentivi, ad oggi inspiegabilmente ancora non completamente utilizzabili per le nuove auto elettriche, peraltro molto costose e poco convenienti.

Tale situazione di stallo sembra essere quasi artificiosamente esasperata, in quanto il mercato (italiano in particolare) si sta preparando ad accogliere i nuovi produttori, con relativo stallo del vecchio modello di vendite.

Capita, non di rado, che, alla luce di tali motivi, gli inconvenienti circa l’effettiva disponibilità di un veicolo siano previsti ad esclusivo svantaggio dell’acquirente/consumatore che può  trovarsi persino incastrato in un’attesa ad infinitum, con l’ulteriore rischio di vedersi scivolare sotto il naso i modelli più nuovi e recenti rispetto a quello acquistato (di cui ancora attende la consegna).

 

E ALLORA CHE FACCIO?

Ebbene, in tutti questi casi, una prima soluzione è quella di chiedere esplicitamente la ragione (mediante diffida redatta da un professionista) della mancata consegna entro il termine contrattualmente previsto.

Quel che deve considerarsi, inoltre, è la reale responsabilità del concessionario (e della casa madre) presso cui si pose in essere il contratto.

Secondo gli usi, infatti, il termine generale di attesa per la consegna di un’auto nuova è non superiore a sessanta giorni.

Decorso tale periodo, può ben parlarsi di danno emergente e di sopravvenuto disinteresse all’acquisto.

Se, pertanto, il termine di consegna è stato, di fatto, accettato con la sottoscrizione del contratto, l’acquirente sarà tenuto ad una attesa congrua ma, di certo, tale pretesto non può essere utilizzato arbitrariamente dal concessionario per deresponsabilizzarsi in merito all’accaduto.

Il nostro Legislatore non auspica situazioni di perenne vincolo contrattuale e nessuno, specie se trattasi di consumatore-persona fisica, può essere travolto de tali profili vessatori che consentirebbero di vendere automobili anche dall’incerta, futura esistenza (se non addirittura da costruirsi ancora!).

Inoltre, non va dimenticato che, a tali fattispecie, ben potrà applicarsi il dettato normativo di cui all’art. 1385 C.C.: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Eventuali anticipi versati, a qualsiasi titolo, sono da inquadrarsi quantomeno in una funzione di conferma d’acquisto e ricadranno sotto il profilo della caparra confirmatoria, specie se l’auto è stata “prenotata” con ampio anticipo.

Quando si compra un’auto, specie di questi tempi, è sempre meglio  leggere tutto ciò che viene sottoscritto, anche quando trattasi di leasing o noleggio a lungo termine, e chiedere ragione.

Ciò anche al fine di evitare ulteriori pregiudizi nascenti dalla indisponibilità di un veicolo per i propri spostamenti. Ma è bene sapere che, pur senza l’auto, non si è del tutto esposti alla arbitrarietà delle case automobilistiche e della catena di distribuzione, i cui problemi non possono e non devono ricadere sul fruitore ultimo del bene, cioè l’acquirente.

Marco Viola, Avvocato

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