FEMMINICIDIO: NECESSARI INTERVENTI CONCRETI E GLOBALI
LA NORMA
Il disegno di legge n. 1433 del 31 marzo 2025 , intitolato “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime” incontra una ampia convergenza, a fronte di un fenomeno che appare inarrestabile.
Il provvedimento prevede l’introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità, delitto per il quale viene prevista la pena dell’ergastolo.
La nuova norma va ad inserirsi in una serie di interventi che rivedono (spesso con significativi aumenti di pena ) la legge n. 69/ 2019, cd. Codice Rosso, introdotta proprio per fronteggiare l’aumento di atti di violenza sulle donne.
OMICIDIO AGGRAVATO
Il femminicidio si configurerebbe come omicidio aggravato.
Nel codice penale sono già attualmente presenti alcune fattispecie di omicidio aggravato caratterizzate dalla circostanza oggettiva dell’esistenza di un determinato rapporto tra autore e vittima di reato.
Si applica, in particolare, la pena dell’ergastolo quando l’omicidio è commesso contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (577, primo comma primo, 1, c.p.).
Si applica, invece, la pena della reclusione da ventiquattro a trent’anni se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (577, secondo comma, c.p.)
È così che il delitto di omicidio è da tempo (dal 2009) aggravato con la pena dell’ergastolo se il fatto è commesso: in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583 quinquies (lesioni con deformazioni permanenti al viso), 600 bis (prostituzione minorile), 600ter (pornografia minorile), 609bis (atti di violenza sessuale), 609quater (atti sessuali con minorenne) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo); dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa.
La previsione del codice riguarda chiunque commetta il reato di omicidio, senza distinzione di genere circa l’autore o l’autrice e avrebbe portata ugualitaria, in ossequio al principio di uguaglianza ex art.3 Cost, senza che ciò indebolisca la difesa delle donne vittime di omicidio.
L’OPINIONE CONTRARIA
Da ultimo circa ottanta docenti italiane hanno sottoscritto un appello contro l’introduzione del delitto di femminicidio perché, oltre a rilievi di natura tecnica per la carente e indeterminata formulazione della norma, l’introduzione del reato di femminicidio (parola peraltro da anni utilizzata per descrivere l’uccisione di donne per mano di violenza maschile) avrebbe una inesistente efficacia deterrente, come emerge dall’esperienza degli stati sudamericani che hanno da tempo introdotto il reato di femminicidio a fronte di un numero elevatissimo di donne uccise.
A ciò si aggiungerebbe la mera portata simbolica del reato, senza effettivi risultati sul piano della tutela penale, soprattutto se l’intervento legislativo non è accompagnato da una serie di interventi che incidano su ciò che favorisce la violenza maschile.
L’OPINIONE FAVOREVOLE
Altri giuristi sostengono, al contrario, che il femminicidio è un crimine di potere come tutti i delitti di violenza maschile contro le donne. In tal senso per esempio, Paola Di Nigro Travaglini in “ Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere “ in Sistema penale n. 5/2025. Tale crimine è basato su stereotipi socioculturali che non consentono al genere femminile l’esercizio delle libertà fondamentali in condizioni di parità rispetto agli uomini in ogni contesto, soprattutto familiare e lavorativo.
Le fonti a livello internazionale sono molteplici, dalla Convenzione di Istanbul del 2011, alle molte Direttive , anche recenti, dell’Unione Europea , alla Risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu del 2013 e ad altre ancora.
Questo orientamento sostiene la necessità di avere un autonomo delitto che punisca l’uccisione legata al genere, sia perché il valore simbolico quantomeno ha la capacità di provocare un ampio dibattito e di mantenere alta l’attenzione sul tema, ma anche perché tiene conto di quella disuguaglianza di genere che imporrebbe un “ diritto disuguale egualitario”, che prende atto del persistente rapporto di forza a favore del genere maschile . La previsione del delitto di femminicidio non violerebbe affatto il diritto di uguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna, ma avrebbe la funzione di assicurare una più adeguata protezione di genere.
I NUMERI
Nel 2024 i femminicidi sono stati 113 di cui 61 commessi da ex partners. I numeri attuali confermano il trend degli ultimi anni , coinvolgendo anche uomini di giovanissima età.
NECESSARI INTERVENTI CONCRETI E GLOBALI
Indipendentemente da tali opinioni, occorre oggi concretamente dare precise garanzie a chi avverte il pericolo di diventare vittima di femminicidio (soprattutto per essere già stata maltrattata o comunque vittima di violenza domestica ) e deve poter uscire con una rete di protezione da vite da incubo. Su questo bisogna prioritariamente concentrare l’attenzione e dare subito risposte concrete.
Inoltre il fenomeno del femminicidio non è solo ancorato a condizioni economiche di disagio o di degrado familiare, essendo frequenti i casi anche in situazione di convivenza o di relazione tra persone con adeguati mezzi culturali ed economici.
Civicrazia è da sempre impegnata ad affrontare il femminicidio in tutte le sedi utili (soprattutto in ambiti come la scuola e la famiglia). Ad oggi qualunque soluzione proposta appare che non incida e non pare avere portato risultati significativi se non quando c’è stata una presa di coscienza tempestiva da parte delle donne interessate che hanno denunciato in tempo utile.
Senza tali interventi concreti e globali, l’ulteriore inasprimento della pena per i reati cd. sentinella (maltrattamenti, stalking, ecc.) e altri accorgimenti rischiano di non risolvere gli aspetti emergenti.
Desi Bruno, Avvocato
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