Set 24, 2025 | Battaglie | 0 commenti

Tempo di lettura: 8 minuti

UN INTERVENTO A FAVORE DELL’ACCOGLIENZA E DEL REINSERIMENTO DEI DETENUTI. SARA’ DAVVERO UNA SVOLTA?

UN INTERVENTO A FAVORE DELL’ACCOGLIENZA E DEL REINSERIMENTO DEI DETENUTI. SARA’ DAVVERO UNA SVOLTA ?

 

E’ sempre più pressante il tema del sovraffollamento in carcere (63.160 reclusi per 46.545 posti secondo il dato UIL-PA Polizia Penitenziaria ) e del numero dei suicidi (62 ad oggi dopo la morte di una detenuta nel carcere di Perugia oltre a quello di 3 operatori ) .

La richiesta di porre mano ad un provvedimento di clemenza che porti ad una riduzione delle presenze di qualche migliaio di detenuti (provvedimento di indulto o di liberazione anticipata speciale) non ha ancora avuto positivo esito, nonostante l’intervento autorevole del Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa che aveva dato segni di apertura.

Nel frattempo, si procede, comunque, a un piano volto a collocare il maggior numero di detenuti tossicodipendenti presso strutture comunitarie e predisponendo soluzione abitative per i detenuti a fine pena.

A giorni entrerà in vigore il D.M. 24 luglio 2025, n. 128, attuativo della Legge 8 agosto 2024, n. 112, nota come “legge Nordio”. Con l’art. 8 della legge citata, infatti, era prevista la predisposizione di un elenco delle strutture per il reinserimento delle persone detenute e anche la destinazione di fondi per incrementare la disponibilità di posti e servizi presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

 

 

LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RESIDENZIALI

 

Con decreto del Ministero di Giustizia 24 luglio 2025 n. 128 è stato, così, emanato il regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti per affrontare il problema di persone detenute prive di reddito o con reddito modesto che, in assenza di una abitazione, rimanevano prive di opportunità di reinserimento.

Con riferimento a quest’ultimo tema è previsto la formazione di un elenco di strutture pubbliche (enti pubblici, enti locali, enti del servizio sanitario ) e di enti del terzo settore che svolgono attività di accoglienza sociale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale, provvisti dei requisiti di cui all’art. 8 del D.M. e in grado tutte assicurare idonea accoglienza residenziale, formazione e lavoro, assistenza alla persona (art. 7 ).

 

 

I BENEFICIARI DELLE STRUTTURE

 

Le persone detenute che possono accedere a queste strutture, con pagamento della retta a carico dell’Amministrazione per otto mesi , devono essere persone che non hanno idoneo domicilio, devono avere i requisiti per accedere alle misure penali di comunità (e il riferimento sembra essere per di più alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ma anche alla detenzione domiciliare e semilibertà) , non possono essere persone raggiunte da provvedimento penale o amministrativo di espulsione dal territorio nazionale e devono avere un reddito non superiore a quello previsto per l’ammissione al beneficio a spese dello Stato (pari ad Euro 13.659,64 come da D.M.22.04.2025 ) (art. 11).

Ogni direzione carceraria avrà un elenco delle persone che potrebbero beneficiare di questo inserimento, finalizzato all’inserimento lavorativo e sociale e a reperire idoneo domicilio.

Il singolo detenuto deve avere una relazione favorevole dell’equipe penitenziaria, che deve dare atto dell’assenza di profili disciplinari, delle eventuali competenze lavorative e, in sostanza, una prognosi favorevole sulla futura condotta e sul rispetto degli impegni da assumere con l’ingresso in struttura.

Il regolamento si occupa poi della spesa e dell’eventuale recupero della stessa, ma è evidente che il tema dovrà fare i conti con il numero reale dei richiedenti e aventi diritto.

 

 

LA PROSPETTIVA

 

Non è dato comprendere in quali tempi potrà andare a regime questa normativa (e non saranno con ogni probabilità brevi). Tale normativa potrebbe, se davvero idoneamente applicata, avere l’improrogabile effetto deflattivo sulle presenze in carcere e, dall’altra, in ossequio agli artt. 3 e 27 Cost., agevolare il rientro in società di chi ha dimostrato di essere meritevole di benefici, ma al contempo di non avere le condizioni materiali per accedervi.

La rimozione degli ostacoli volti a garantire l’effettiva uguaglianza delle persone nel caso di specie renderebbe più concreta la finalità rieducativa della pena.

Intanto tutto resta inalterato, in attesa dell’effettivo cambiamento ma, ancor prima, di un provvedimento di clemenza che alleggerisca il peso, ormai insopportabile, della detenzione attuale nelle carceri italiane.

Desi Bruno, Avvocato 

Seguici in X con link a @CivicraziaItaly

Articoli Correlati

UNITA’ DELLE BATTAGLIE PER LA DIGNITA’ UMANA

UNITA’ DELLE BATTAGLIE PER LA DIGNITA’ UMANA

LA DIGNITA’ UMANA: FILO CONDUTTORE DELLE BATTAGLIE DI CIVICRAZIA Il focus delle battaglie di Civicrazia prevede il rispetto della dignità umana e la necessità di rimuovere gli ostacoli al pieno realizzarsi del principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini. Molte...

leggi tutto

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »