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TRUFFE IN RIALZO: CHIEDIAMO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONTROLLARE I SOLITI CTU

DALL’ABOLIZIONE DEL SUSSIDIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA ALL’AUMENTO DELLE TRUFFE DEI FALSI DANNEGGIATI E DEI FALSI INVALIDI.

Dal 1° gennaio 2024 non è più erogato il sussidio del reddito di cittadinanza che è stato sostituito dall’Assegno di Inclusione (AdI) e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl).

Il reddito di cittadinanza non ha condotto ai risultati auspicati in termini di inserimento nel mondo del lavoro per i percettori. Inoltre molteplici i casi di truffa perpetrati in danno dello Stato da parte di tutti coloro che hanno avuto accesso alla misura fornendo dichiarazioni mendaci.

Contestualmente all’abrogazione si è registrato un incremento di truffe in danno delle assicurazioni e di richieste, per lo più infondate, per il riconoscimento della invalidità civile.

E’ tornato così alla ribalta anche il fenomeno dei falsi invalidi, cresciuto nell’ultimo anno in maniera esponenziale. Dinanzi a molte situazioni risulta la complice partecipazione di ausiliari del giudice.

 

LE CRITICITA’ DEL PROCESSO CIVILE: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO.

CTU: LA PERIZIA ERRATA COMPORTA ANCHE LA RESPONSABILITA’ PENALE

La genesi e la proliferazione delle ipotesi fraudolente in esame devono essere rintracciate non solo nel tessuto sociale, ma anche nelle falle del nostro sistema giudiziario che, seppur indirettamente, le favorisce nella misura in cui non sempre riesce a garantire e tutelare l’esercizio indipendente ed imparziale della giurisdizione e a soddisfare il principio di legalità e quello della certezza del diritto.

Occorre fare chiarezza sul ruolo concreto dei Consulenti Tecnici di Ufficio nell’ambito del processo civile, temi questi che assumono particolare rilievo proprio nei procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali, nei giudizi in tema di colpa medica, in quelli assicurativi ed in quelli previdenziali.

In relazione alla figura del Consulente tecnico di ufficio si assiste ad un fenomeno degenerativo che si caratterizza, da un lato, per le deficienze nella scelta dei consulenti (e, conseguentemente, per l’esercizio senza le specifiche competenze e le necessarie certificazioni) e, dall’altro, per la mancanza di imparzialità che, invece, dovrebbe caratterizzare anche l’azione dell’esperto tecnico.

Per tentare di porvi rimedio, con la cd Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 che ha integrato il Codice di procedura civile) il legislatore ha inteso valorizzare ancor più le competenze dei professionisti e introdurre importanti novità per i CTU tra cui la nascita dell’albo nazionale, la mobilità e l’introduzione delle sezioni specialistiche

Ciò nonostante, l’evidenza mostra che ancora oggi vi sono importanti criticità.

Nell’ambito delle consulenze mediche, gli incarichi vengono sovente di fatto assegnati non a specialisti della medicina legale ma a medici privi di qualsivoglia specializzazione (medici di base) o ad “esperti” di branche che poco hanno a che vedere con il tipo di patologia da accertare.

Eppure la legislazione in materia di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti è chiara e precisa. In particolare, la legge n. 24/2017 (cd. Gelli – Bianco), all’art. 15, aveva già stabilito espressamente che l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia spettasse esclusivamente a un medico specializzato in medicina legale, terzo ed imparziale, individuato nel rispetto delle modalità di distribuzione degli incarichi stabilite ex artt. 22 e 23 Disp. Att. Cod. Proc. Civ.. Inoltre tale medico specializzato in medicina legale, ai fini della realizzazione dell’incarico, può essere coadiuvato unicamente da specialisti scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti e dei periti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

Vanno eliminati gli accertamenti monocratici. La finalità è evidente: garantire una migliore qualità delle valutazioni tecniche.

Proprio da quest’ultimo punto di vista, l’art. 15 della Legge Gelli – Bianco dispone che la scelta dei consulenti tecnici d’ufficio debba essere fatta “tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 (cioè, i suddetti albi tenuti dai Tribunali) (…) in cui devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”. Tali albi ai sensi del comma 3 debbano essere aggiornati ogni 5 anni e gli iscritti, in sede di revisione, ai sensi del comma 2, “devono indicare l’esperienza professionale maturata dai singoli esperti, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati”. Una tale precisazione ha lo scopo di assicurare, oltre al criterio valutativo medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra cui scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

Pertanto, in virtù dell’art. 15 della L. n. 24 del 2017, per le consulenze tecniche e le perizie nei procedimenti in cui siano coinvolti professionisti sanitari, si deve far riferimento al supporto di un consulente competente in quello specifico profilo professionale.

C’è di più. Non si può non ricordare come, accanto all’art. 15 della L. n. 24 del 2017, l’art. 62 del codice deontologico medico recita che “il medico legale nei casi di responsabilità medica si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze il medico clinico si avvale di un medico legale”. Pertanto, al medico legale è richiesto il solo requisito della specializzazione, mentre al clinico è richiesto qualcosa in più rispetto alla specializzazione e, cioè, di “possedere una specifica competenza pratica e non solo teorica di quanto oggetto del procedimento”.

La ratio di tale impostazione è intuitiva e si concretizza nel volere garantire una migliore qualità dei giudizi tecnici attraverso la formazione di un collegio basato sulla combinazione dei due approcci valutativi: medico-legale e clinico.

Una previsione che mira ad arginare l’ormai risaputa prassi che vede medici delle specialità più disparate (e non inerenti al caso di specie) o, addirittura, medici “generici” effettuare con ardimento accertamenti tecnici di ufficio anche nelle ipotesi di colpa medica.

Il fenomeno, largamente diffuso, della nomina di Consulenti privi della specializzazioni idonee a valutare il caso concreto, deve terminare. Si chiede al Ministro della Giustizia di verificare ogni aspetto. Benvero tali irregolarità si ravvisano non solo nelle vertenze giudiziarie aventi ad oggetto malpractice sanitaria o il risarcimento delle lesioni conseguenti a sinistri stradali, ma anche nei processi previdenziali.

Nell’ambito di questi ultimi procedimenti, è disposto l’esperimento obbligatorio dell’accertamento tecnico preventivo che andrà espletato da consulenti iscritti in appositi albi, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, per le seguenti materie: invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità ed assegno di invalidità ex l. 222/84, secondo l’art. 445 bis c.p.c. Il tenore dell’intervento legislativo non lascia dubbi in ordine ai requisiti di iscrizione e specializzazione che il Consulente deve possedere, attesa anche la specificità del quadro patologico che è oggetto di accertamento. Nella materia, peraltro, trova espressa applicazione il già citato disposto della L.24/2017 che detta in caso di conferimento peritale o consulenziale, la necessità che vi sia affiancamento di almeno due professionalità (medico legale e altro specialista).

La palese violazione delle illustrate disposizioni normative, se da una parte mette il consulente nella condizione di dover valutare casistiche non affini all’area medica di sua competenza, con evidente rischio di pericolose improvvisazioni lesive dei diritti del danneggiato, dall’altra importa la produzione di CTU nulle perché elaborate senza la necessaria conoscenza della dottrina e delle regole giuridiche che governano il processo.

Non meno evidenti sono le problematiche che concernono la violazione delle disposizioni che codificano il principio della turnazione nello svolgimento degli incarichi, la qual cosa non solo lede le legittime aspettative degli esperti regolarmente iscritti nei suddetti albi, ma soprattutto favorisce la creazione e la perpetuazione di rapporti privilegiati tra giudici e consulenti con chiara violazione del principio di trasparenza e, in alcuni casi, anche con grave pregiudizio al diritto di difesa delle parti del giudizio (specie delle convenute imprese assicurative).

Inoltre non è infrequente che la nomina ed il conferimento dell’incarico avvengano senza nessuna previa verifica delle qualità e dei requisiti del Tecnico.

Altra rilevante problematica concerne le lacune normative in tema di regime di incompatibilità, ricusazione ed astensione dei Consulenti. Questo fa sì che, in concreto, non si riescano a garantire i caratteri dell’indipendenza e della terzietà che, invece, devono caratterizzare la figura del professionista tecnico: basti guardare alla prassi di molti fori ed emendamenti del Giudice di Pace. Infine spesso “quei pochi” consulenti d’ufficio, frequentemente nominati dal magistrato, svolgono abitualmente anche il ruolo di Consulenti tecnici di parte negli stessi mandamenti, circondari e distretti.

 

IL REGIME DI INCOMPATIBILITA’ NEL PROCESSO PREVIDENZIALE

Un’attenzione specifica viene posta al processo previdenziale ove, invero, vige un particolare regime delle incompatibilità, secondo il regolamento INPS approvato con determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014 che vieta l’esercizio della libera professione o l’assunzione di incarichi che “generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura cui lo stesso è assegnato e, in generale, con l’attività istituzionale dell’Amministrazione”, senza specifica autorizzazione.

Ciononostante, non è infrequente che medici alle dipendenze dell’Istituto assumano anche il ruolo di CTU con chiara elusione dei divieti sopra citati.

Con la sentenza n° 482/2016 la Corte dei Conti Campana ha affrontato la delicata questione della l’esclusività assoluta del rapporto lavorativo dei Medici Legali nei confronti dell’INPS, precisando che il medico Inps che, senza autorizzazione alcuna, svolga anche l’attività libero professionale è passibile della sanzione prevista dall’art. 53, commi 7 e 7bis, del decreto legislativo n°165/2001, come novellato dalla Legge 190/2012.

 

LA VIOLAZIONE DEGLI ONERI DI FATTURAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI CTU NEI PROCEDIMENTI CIVILI.

Non meno rilevante è sottolineare le violazioni in cui incorrono molti Consulenti omettendo di rendere fattura per le attività svolte e ciò specialmente quando la parte tenuta al pagamento sia un privato.

Eppure la fiscalità del compenso al CTU è assoggettata a criteri ben precisi e dovrebbe essere oggetto di controlli più incisivi. L’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2018, relativa alle modifiche dello split payment, si è occupata dei compensi dovuti al CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Giudice nell’ambito dei procedimenti civili, precisando che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, ma che il CTU è obbligato ad emettere la fattura nei confronti del Tribunale evidenziando che il pagamento è avvenuto con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento giudiziale. Tale soggetto è tenuto, infatti, in base al provvedimento del Giudice, al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE: CHIEDIAMO AL MINISTRO DI VERIFICARE LE NOMINE E L’OPERATO DEI CTU

Stante la centralità del ruolo del CTU medico nel giudizi di risarcimento delle lesioni e nei processi previdenziali per l’accertamento della invalidità civile, diventa fondamentale esigere il rispetto della normativa che ne disciplina i criteri di scelta e di iscrizione all’albo, ribadire la centralità della figura del medico legale, denunciare ogni violazione che possa compromettere l’imparzialità del giudizio e la certezza del diritto.

Occorre che le compagnie assicurative, ma anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, prendano piena coscienza delle criticità connesse alle nomine dei CTU, non esitando a denunciare agli organi ed agli uffici competenti violazioni di legge e sollecitando una attenta vigilanza sulle iscrizioni agli albi, sulle modalità di reclutamento dei Consulenti Tecnici di Ufficio, nonché sull’operato degli stessi.

Soprattutto, occorre adoperarsi affinché si proceda ex novo alla formazione degli albi, con annullamento dei precedenti, peraltro obsoleti e non aggiornati, al fine di dare effettiva attuazione ai criteri di specializzazione previsti dal legislatore.

Inoltre, a garanzia del corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, si auspica un intervento normativo che vada a discipinare particolari forme di incompatibilità per i Consulenti iscritti o che vogliano iscriversi agli albi presso i Tribunali.

Riccardo Vizzino, Avvocato,

Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe

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