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SULLA CESSIONE DEL CREDITO RISARCITORIO. QUESTIONI PROBLEMATICHE E STRATEGIE DIFENSIVE.

Da anni, all’attenzione delle impresa assicurative è la tendenza del danneggiato di cedere il proprio credito risarcitorio. Il fenomeno troverebbe avvallo di pronunce di legittimità e di merito che da anni hanno affermato la astratta cedibilità del credito futuro e, in questa ottica, del credito assicurativo che abbia ad oggetto danni materiali e finanche il danno non patrimoniale.

Dal che l’incrocio di interessi fra carrozzieri, parti, periti, e altri soggetti (come gli avvocati) ha portato a clamorose distorsioni del sistema fino ad integrare vere e proprie ipotesi di truffe consistenti in ripetute ed ingenti richieste di risarcimento, appoggiate su un numero esagerato di sinistri.

E’ inutile evidenziare che si tratta di un’ulteriore fattispecie con cui truffatori danneggiano le compagnie ma anche gli assicurati onesti che vedono per tali situazioni, già evidenziate nel recente Convegno al Senato, aumentati smisuratamente i loro premi.

Inoltre in questo meccanismo truffaldino la sostituzione dal lato soggettivo attivo del rapporto ha creato incertezza nella identificazione e tracciabilità dei soggetti (assicurati) nelle banche dati IVASS, rendendo meno agevole monitorare la sinistrosità e verificare i collegamenti tra i soggetti ricorrenti nell’elenco dell’Istituto.

I filoni fraudolenti che si sono così generati hanno reso opportuno l’inserimento di clausole contrattuali tese a limitare la cedibilità del credito, nonché, a fronte di richieste – giudiziali – del cessionario, a porsi interrogativi in ordine alla validità degli atti di cessione soprattutto in caso di cessione di crediti non determinati, ancorché futuri, e alla legittimazione attiva, soprattutto nelle ipotesi di indennizzo diretto.

 

LA CESSIONE DEL CREDITO RISARCITORIO E’ SEMPRE LECITA E LEGITTIMA?

In realtà, la prassi ormai diffusa di cedere il credito risarcitorio merita estrema attenzione in quanto potrebbe rappresentare un danno ed una truffa non solo alle impresa assicurative, ma anche ai clienti danneggiati. L’automobilista, ben vero, può essere indotto a cedere il proprio credito in un momento di forte crisi economica al fine di evitare, all’atto di ritiro dell’auto riparata, di corrispondere le spese di ripristino. Altresì, cedendo il credito al proprio carrozziere, il danneggiato ritiene di liberarsi di tutte le problematiche legate al risarcimento e di liberarsi dall’anticipare delle somme, attendendo meglio i tempi di risarcimento che, in alcuni casi, sono molto lunghi. Tuttavia, l’operazione giuridica che pone in essere, seppur di per sé non illegittima, rappresenta l’antecedente per attività speculative e fraudolente che non solo ledono il suo diritto di credito, ma danneggiano l’intera collettività. Basti vedere come, a causa di scarsa correttezza di carrozzieri che sono soliti gonfiare l’entità del danno, si fanno illecitamente quindi alzare i costi assicurativi.

La misura del risarcimento, inoltre, in questi casi non coincide con l’oggetto della cessione, del che il cedente è molto spesso ignaro. C’è di più. Quando a promuovere l’azione di risarcimento del danno sia il cessionario, si realizza il paradosso per cui il medesimo con la sua attività fa sì che il credito venga ad esistere e si determini nel quantum, sovrapponendosi così alla posizione del cedente quanto meno nella fase di insorgenza del credito stesso. In altri e più chiari termini, in mancanza di una espressa pattuizione in merito, e del consenso del cedente, vi è il rischio che il credito possa essere quantificato in via postuma da parte del suo nuovo titolare, con ciò facendo venire meno anche il concetto di danno.

Secondo la giurisprudenza, la conseguenza di tanto sarebbe la nullità dell’atto di cessione per assoluta indeterminatezza / indeterminabilità del suo oggetto (Giudice di Pace di Milano, sentenze nn. 14149/15 e 11458/14; Giudice di Pace di Roma, sentenze nn. 42476/15; 43846/14, 12740/13).

Le problematiche che concernono la nullità della cessione per indeterminatezza dell’oggetto sono conseguenza diretta del comportamento spesso fraudolento delle parti e/o del carrozziere che, in fase stragiudiziale, rifiutano di collaborare con l’assicurazione e di far visionare il mezzo danneggiato al fine della preventiva quantificazione del danno.

 

QUALI RIMEDI PER FRONTEGGIARE CESSIONI ILLEGITTIME FRAUDOLENTE?

Per arginare il fenomeno, nei contratti assicurativi sono state inserite clausole che vietano al contraente assicurato di cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, a meno che l’impresa assicuratrice abbia prestato il proprio consenso alla cessione. L’adozione di tali clausole è stata preceduta da una domanda di interpello preventivo alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito all’eventuale vessatorietà delle stesse. L’Autorità le ha avallate sulla base del parere dell’IVASS che ha ritenuto le suddette clausole un “rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni”.

Tali previsioni contrattuali non hanno impedito il consolidarsi della prassi sovente truffaldina. Civicrazia sta monitorando il fenomeno e chiede protocolli chiari. Inoltre va detto che i soggetti che procedono a tali cessioni vanno controllati anche perché risulta che, sempre a danno dell’onesto contribuente, sovente incorrono anche in violazioni di altro tipo e/o attività finanziarie illecite/non autorizzate. Infatti, quando la cessione avviene in favore di un cessionario che operi professionalmente, stipulando in modo seriale cessioni del medesimo genere, essa implica da parte di quest’ultimo l’esercizio di “attività finanziaria”, come tale soggetta al regime autorizzativo previsto dall’art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). In tal caso, qualora il cessionario non sia iscritto all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e non disponga della relativa autorizzazione, il negozio di cessione è nullo per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 del codice civile.

 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO ALL’AVVOCATO. INVITIAMO I CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI A VIGILARE

Con ordinanza n. 29834/2018 la Cassazione, Sez. III Civile, si è soffermata sull’ipotesi di cessione del credito all’avvocato, ribadendo che la norma di cui all’art. 1260 c.c., considera nullo qualunque accordo con cui il cliente (creditore) cede un diritto di credito, oggetto di controversia, al proprio avvocato, incaricato del caso. Il divieto di cessione al proprio avvocato del credito sul quale verte una contestazione innanzi all’autorità giudiziaria mira ad impedire speculazioni sulle liti (cfr. Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 22922/2013).

Nonostante ciò, avvocati dalla dubbia moralità, in spregio alle previsioni poste dal codice deontologico, non mancano di tentare escamotages per aggirare il divieto e raggirare clienti in buona fede, approfittando talvolta spregevolmente dell’ignoranza della norma o di loro difficoltà economiche.

Con “la promessa del risarcimento garantito senza anticipo di spese” mandati (illeciti e riprovevoli) per la gestione del sinistro con procura irrevocabile all’incasso e cessione (in misura percentuale variabile) del credito risarcitorio vengono proposti ai danneggiati di un sinistro stradale e anche alle vittime di malpractice sanitaria.

Mediante tali vergognosi atti (proposti da chi dovrebbe tutelare il danneggiato bisognoso) – il cui effettivo contenuto non viene reso noto o è di non agevole comprensione ai clienti – si conferisce ai mandatari (avvocati ma anche spesso periti o cosiddetti procacciatori di pratiche di risarcimento del danno) la gestione della pratica risarcitoria sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale, prevedendo in quest’ultimo caso o la gestione del contenzioso instaurato dall’avente diritto in nome proprio (ma con un legale dello “studio” dei mandatari, sulla base di “deleghe” precompilate e di atti redatti dallo “studio” successivamente ed autonomamente) o la gestione del contenzioso instaurato dai mandatari in rappresentanza dell’avente diritto con legali scelta senza alcuna possibilità di intervento del danneggiato medesimo.

Tali accordi che prevedono l’utilizzo di procure alle liti precedentemente sottoscritte dalla parte “in bianco” (ossia prive di riferimenti ad uno specifico contenzioso o ad avvocati indicati nominativamente) e senza contatti diretti tra la parte e l’avvocato successivamente incaricato dallo “studio”, in realtà sono da ritenersi palesemente nulli per contrarietà a norme imperative.

Essi, infatti, risultano finalizzati a consentire il rilascio di procure alle liti preventive e generiche, da utilizzare in un momento successivo per l’autonoma redazione di atti di citazione da parte di avvocati chiamati ad certificare ex art. 83 comma 3 c.p.c. l’autografia della sottoscrizione delle procure stesse in modo chiaramente abusivo (con la conseguente configurabilità di più reati). Tale nullità si estende a tutti i contratti di cessione di credito stipulati in esecuzione dei contratti di mandato, in considerazione del pacifico collegamento strutturale tra i contratti in esame.

Oltre a tali ipotesi più articolate, ve ne sono altre ancora dalla dubbia liceità. Accade che solo in fase di transazione della vertenza o all’atto della indicazione delle modalità di pagamento, il legale esibisca procure all’incasso prive delle formalità necessarie a soddisfare i criteri di adeguatezza e certezza del potere del terzo di riscuotere le somme spettanti al creditore.

In proposito è bene precisare che il pagamento a persona diversa dal creditore ed incaricata da questi della riscossione non può che eseguirsi dietro la presentazione di idonea garanzia, o, detto diversamente, l’indicazione del soggetto incaricato di riscuotere in vece del creditore deve essere, preventivamente ed adeguatamente, portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi. In caso di assenza di una procura notarile all’incasso o di un contratto ad hoc tra le parti (mandato a riscuotere), il debitore (l’impresa assicurativa) è legittimata a opporre rifiuto.

 

INIZIATIVE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE I SUDDETTI FENOMENI ILLEGALI

Orbene, stante la rilevanza delle problematiche esposte, è opportuno sensibilizzare i danneggiati facendo pervenire loro corrette informazioni in ordine alle insidie che si celano dietro slogan propagandistici che di fatto ledono i loro diritti, negando trasparenza.

Ancora diventa essenziale segnalare agli Ordini di appartenenza condotte illecite e lesive del codice deontologico poste in essere da taluni legali o anche da associazioni professionali.

Riccardo Vizzino, Avvocato,

Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe.

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