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SE NON ORA QUANDO? CAMBIARE SUBITO LA LEGGE ISTITUTIVA DEL GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE E ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

SE NON ORA QUANDO?
CAMBIARE SUBITO LA LEGGE ISTITUTIVA DEL GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE E ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

 

 

OCCORRE L’INDIPENDENZA DEL GARANTE DEI DETENUTI – IL TEMA DEI SUICIDI E DEGLI ACCESSI ALLE CARCERI

 

Il Garante dei detenuti, organo collegiale composta da tre membri, di cui uno eletto Presidente, ha di recente redatto un report sulla drammatica situazione dei suicidi in carcere. Dal report risultano ad oggi 57 suicidi dall’inizio dell’anno.. Tale report è stato presentato nell’ambito della doverosa attività di vigilanza sui luoghi di detenzione.
E’ un tema rilevante e delicato. Come si va a chiarire, dalle vicende emerge la necessità di un Garante davvero indipendente.

 

 

CHI E’ IL GARANTE

 

L’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modoficazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e ulteriormente modificato da successivi atti legislativi, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone privatw della libertà personale.
Il Garante nazionale è un’Autorità di garanzia indipendente a cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell’autorità giudiziaria o amministrativa, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell’Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni. Ciò in linea con quanto previsto per analoghi organismi istituiti in altri Paesi o in ambito sovranazionale, come il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa o il Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Spt) delle Nazioni Unite.
Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e da due Componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. La Legge designa il Garante anche quale Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (National Preventive Mechanism – Npm) nell’ambito del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (Opcat). Esso è inoltre l’organismo nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della Direttiva europea sui rimpatri 115/2008. Così viene descritta la figura del Garante anche sul sito dl Ministero di Giustizia.

 

 

SE IL GARANTE NON E’ INDIPENDENTE

 

Dopo la pubblicazione del report sui suicidi da parte del Garante il Ministro di Giustizia è intervenuto a sua volta con un comunicato che smentiva l’allarme suicidi, e che in realtà il dato numerico, pure sconfortante, registrato negli ultimi otto mesi , era sotto la media dei suicidi dell’ultimo triennio. Il Ministro ha anche sostenuto di recente che il sovraffollamento carcerario in parte evita i suicidi in carcere per la presenza di più persone che possono intervenire.
A seguire è intervenuta una rettifica del Garante, che ha ritenuto di dover sostanzialmente ridimensionare il precedente comunicato, specificando che non si è affatto in presenza di un allarme e che ogni altra interpretazione del report sui suicidi in carcere appare fuorviante. Vi è stata una siffatta precisazione a firma di Irma Conti, una dei componenti del Collegio, in disaccordo con altro componente, il prof. Mario Serio, che ha dato conferma in una intervista delle diverse sensibilità interne.

 

 

LA CRISI DELL’ISTITUZIONE. IL GARANTE NON E’ SUPER PARTES

 

Ora, pure a prescindere dalla polemica interna al Garante, peraltro di non poco conto, sulla effettiva consistenza del numero dei suicidi che sarebbe basato solo sui dati dal Ministero di Giustizia, e non da fonti indipendenti, e terrebbe conto solo dei decessi avvenuti in carcere e non di quelli poi avvenuti a seguito di ricovero in ospedale, quanto accaduto dimostra l’esistenza di una profonda crisi di all’interno del Garante. Ma soprattutto manifesta mancanza di indipendenza dal potere esecutivo, che ha determinato una rettifica su un tema delicato e che nuoce alla figura del Garante, che si è trovato nel ruolo sostanziale di controllato e non più di controllore delle disfunzioni dell’apparato penitenziario.
La improvvida scelta di un Garante, Riccardo Turrini Vita, proveniente dall’ amministrazione penitenziaria, sia pure dirigente di grande competenza ed esperienza, mina, inoltre, alla radice la terzietà dell’organo, e ha avuto conseguenze di non poco conto, dalle dimissioni di alcuni legali impegnati nei processi in cui è presente istituzionalmente la figura del Garante, al grido di allarme proveniente da più rilevanti parti (vedi Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani e Unione delle Camere penali) sulla effettività del monitoraggio delle visite effettuate in carcere e sulla reale indicazione delle condizioni di sovraffollamento e di degrado del sistema penitenziario italiano.
La rettifica dell’Ufficio del Garante, dopo la “ sgridata “ proveniente dal Ministro di Giustizia è la triste riprova che la figura del Garante sta perdendo le caratteristiche che devono connotare la figura. Ciò modifica il comune sentire soprattutto in chi è detenuto, che non può cogliere alcuna terzietà. La ricaduta è di non poco conto anche sul ruolo delle figure locali, se manca sintonia con la figura nazionale che deve fare da esempio e coltivare il ruolo con trasparenza e lontananza dal potere politico e amministrativo.
Garanti territoriali che sovente tacciono e nel silenzio prevale la tendenza a ridurre lo spazio di indipendenza del Garante, che rischia di diventar mero consulente di quel Ministero che, per legge, lo sceglie. Altro che figura super partes!

 

 

CAMBIARE SUBITO LA LEGGE ISTITUTIVA DEL GARANTE NAZIONALE

 

Nel magma indistinto di figure fondamentali, ma spesso prive di un comune pensiero, monadi scollegate da un preciso indirizzo sul senso del ruolo, la vera battaglia è quella oggi di modificare subito la legge istitutiva, sottraendo la scelta del Garante alla proposta del Ministro di giustizia di turno, e rivedendo il tema delle incompatibilità a svolgere quel ruolo.
Ora da tempo Civicrazia propone la modifica della legge istitutiva. E’ ora questa l’occasione per una riflessione importante sulle figure tutte di garanzia e sulla necessità di istituire il Difensore Civico nazionale. Prima che sia troppo tardi, e che le figure di garanzia non siano più strumento di tutela delle persone detenute e comunque di fasce deboli della società, e pungolo per le amministrazioni a fare meglio e a rimuovere situazioni di evidente ingiustizia, ma parte di un sistema privo di indipendenti controlli esterni, come voluti dalla società civile.

Desi Bruno, Avvocato

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