UN VINCOLO NON EQUO
Il vincolo degli otto mesi di prova richiesti dalla amministrazione della Regione Sarda trae origine dall’art. 28 del contratto applicato, ora in fase di rinnovo, che cita:
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
b) 8 mesi per le restanti categorie.
Per chi è stato già dipendente è un vincolo palesemente iniquo.
UNA SOLUZIONE SUBITO POSSIBILE
La richiesta alle Organizzazioni Sindacali di categorie e alla parte datoriale (Regione Sardegna) è che tale situazione venga modificata per il personale vincitore di concorso e già dipendente di una amministrazione comunale, anche attraverso una nota a verbale aggiuntiva al contratto:
“Per il personale vincitore di concorso, già dipendente di una amministrazione comunale da almeno 5 anni (Vedere, in calce, nota 1), il periodo di prova di cui all’art. 28, è ridotto, rispettivamente:
c) 2 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
d) 3 mesi per le restanti categorie.
CONTRATTO DI COMPARTO
Nel frattempo per le amministrazioni comunali della Regione Sardegna occorre favorire un contratto di comparto per allineare le retribuzioni tra regione e comuni.
UNA RICHIESTA CHIARA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La disciplina contrattuale vigente della Regione Sardegna in tema di periodo di prova è palesemente in contrasto con i diritti dei cittadini dei comuni da cui migrano i vincitori di concorso, dato che prescrive un vincolo iniquo e dato che ha ricadute negative sulla continuità, qualità ed entità dei servizi che detti comuni devono garantire alla cittadinanza.
Civicrazia procede a portare la vicende all’attenzione del Difensore Civico regionale sardo.
Giuseppe Giancarli 
Nota (1)
L’ L’art. 14-bis della legge 26/2019 ha inserito nell’ art. 3 del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».





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