Lug 31, 2025 | Battaglie | 0 commenti

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REVISIONE DELLA DISCIPLINA SARDA SU PERIODO DI PROVA

UN VINCOLO NON EQUO

 

Il vincolo degli otto mesi di prova richiesti dalla amministrazione della Regione Sarda trae origine dall’art. 28 del contratto applicato, ora in fase di rinnovo, che cita:
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
b) 8 mesi per le restanti categorie.

Per chi è stato già dipendente è un vincolo palesemente iniquo.

 

 

UNA SOLUZIONE SUBITO POSSIBILE

 

La richiesta alle Organizzazioni Sindacali di categorie e alla parte datoriale (Regione Sardegna) è che tale situazione venga modificata per il personale vincitore di concorso e già dipendente di una amministrazione comunale, anche attraverso una nota a verbale aggiuntiva al contratto:
“Per il personale vincitore di concorso, già dipendente di una amministrazione comunale da almeno 5 anni (Vedere, in calce, nota 1), il periodo di prova di cui all’art. 28, è ridotto, rispettivamente:
c) 2 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
d) 3 mesi per le restanti categorie.

 

 

CONTRATTO DI COMPARTO

 

Nel frattempo per le amministrazioni comunali della Regione Sardegna occorre favorire un contratto di comparto per allineare le retribuzioni tra regione e comuni.

 

 

UNA RICHIESTA CHIARA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

La disciplina contrattuale vigente della Regione Sardegna in tema di periodo di prova è palesemente in contrasto con i diritti dei cittadini dei comuni da cui migrano i vincitori di concorso, dato che prescrive un vincolo iniquo e dato che ha ricadute negative sulla continuità, qualità ed entità dei servizi che detti comuni devono garantire alla cittadinanza.
Civicrazia procede a portare la vicende all’attenzione del Difensore Civico regionale sardo.

 

Giuseppe Giancarli

 

Nota (1)
L’ L’art. 14-bis della legge 26/2019 ha inserito nell’ art. 3 del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

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