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OCCORRONO MISURE URGENTI PER LA GRAVE EMERGENZA CARCERARIA

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO, IL NUOVO REATO DI RIVOLTA IN CARCERE E LE NECESSARIE URGENTI MISURE

 

Il MONITO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUL CARCERE

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha di recente incontrato al Quirinale il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 208° anniversario della sua costituzione.

In questa occasione il Capo dello Stato ha con forza sottolineato che “I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine”. Mancano educatori e cure sanitarie. “È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente” .

Il Presidente della Repubblica, rivolgendosi agli agenti di polizia penitenziaria, non si è limitato a ricordare l’emergenza, ma ha anche indicato delle linee guida per affrontarla: per le carceri “servono investimenti in modo di garantire un livello di vita dignitoso ai detenuti e al contempo migliori condizioni di lavoro”. Occorre “assicurare a ogni detenuto un trattamento che si fondi su regole di custodia basate su valutazioni attuali, per ciascuno, con l’obiettivo per il futuro”.

Il richiamo è, come sempre, all’art. 27 Cost. , alla funzione rieducativa della pena e al divieto di trattamenti inumani e degradanti, per i quali l’Italia ha già subito una condanna dalla Corte europea dei diritti umani nel 2013.

 

 

L’ INTRODUZIONE DEL REATO DI RIVOLTA IN CARCERE

 

Mentre da più parti si invocano interventi volti ad alleggerire il sovraffollamento carcerario, il decreto legge n. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025, ha introdotto, tra gli altri reati, quello di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, condotta punita con la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque partecipi a una sommossa all’interno di un carcere mediante atti di violenza, minaccia ovvero resistenza agli ordini delle autorità. Se la rivolta è organizzata o diretta, la pena aumenta fino a 8 anni. A ciò si aggiunga che se la sommossa comporta lesioni gravi oppure la morte di una persona, le pene possono arrivare fino a 20 anni di reclusione.

La norma precisa che costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli
atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.

La fattispecie di reato di “rivolta in istituto penitenziario”, introdotta con il nuovo art. 415-bis c.p. (art. 26), può essere integrata anche da condotte dichiaratamente inoffensive come la resistenza passiva, ovvero da semplice disobbedienza, e che, sotto questo aspetto, costituisca un pericoloso arretramento sul piano della ragionevolezza , perché la norma si presta ad essere applicata anche in casi di inoffensività della condotta in condizioni di degrado e abbandono in cui versano molti degli istituti penitenziari. Peraltro questo reato, anche con queste modalità, viene ad essere inserito nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario nel catalogo dei reati cd. ostativi, cioè preclusivi di benefici come l’accesso a misure alternative .

Questa norma lascia un eccessivo margine di discrezionalità all’interprete e può ingiustamente criminalizzare atti di resistenza passiva.

Si pensi, per fare un esempio, al rifiuto di più detenuti di rientrare in cella per le condizioni di caldo insopportabile o per la carenza di acqua o il rifiuto del cibo come forma di protesta pacifica contro le condizioni di vita o la scadente qualità dello stesso ovvero a forme di protesta

suscitate comunque dal disagio che da vere e proprie spinte criminali. Anche in questi casi potrebbe essere applicata la norma in esame. Dunque, il tema dell’ordine e della sicurezza in carcere, come bene giustamente da tutelare, trova in questo drammatico momento una risposta punitiva che rischia di aggravare il problema.

Quel che appare grave è che tali misure repressive, certamente da adottare per l’ordine e la sicurezza ma con opportune e ponderate distinzioni, non sono accompagnate dall’urgenti necessarie misure risolutive.

 

 

LE PROPOSTE DI CIVICRAZIA

 

Ribadiamo che è necessario dare rappresentanza ai detenuti perché possano indicare da Cittadini le doglianze e proposte per migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari.

E’ necessario rivedere l’edilizia penitenziaria e costruire istituti a misura di persona, in linea con le indicazioni della Corte Europea, prevedendo spazi per il lavoro dentro le mura, socialità e scuola realmente fruibili.

Va incrementato il numero degli operatori di polizia penitenziaria, di educatori ed esperti (soprattutto psicologi), migliorata l’assistenza sanitaria e incrementata la presenza di psichiatri.

Vanno costruite opportunità di lavoro e abitazione sui territori per favorire l’accesso a misure alternative al carcere .

Va incrementato il numero di posti disponibili per ospitare detenuti con problemi di tossicodipendenza, che rappresentano circa un terzo della popolazione detenuta.

Va approvato, in una situazione di emergenza come quella attuale, il disegno di legge che aumenta le detrazioni di pena per ogni semestre di buona condotta, per favorire la fuoriuscita dal carcere di persone ormai prossime all’espiazione della condanna.

Desi Bruno, Avvocato 

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