LA CORTE COSTITUZIONALE RAFFORZA LE TUTELE PER I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
Nell’arco di poco tempo, per la seconda volta la Corte Costituzionale viene interessata della procedura riguardante i trattamenti sanitari obbligatori inserita nella riforma sanitaria, la legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (di poco successiva alla legge Basaglia n. 180 /1978 che aveva abolito i manicomi).
Il punto di partenza è l’art. 32 Cost., che tutela come fondamentale il diritto alla salute e prevede che nessuno possa essere obbligato a trattamenti sanitari se non per disposizione di legge, e senza mai violare i limiti imposti dalla dignità umana.
I PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE E L’ART. 32 COST.
In particolare qui rileva la previsione dell’art. 35 della legge n. 833/78 che riguarda i trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, adottati dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da altro medico entro 48ore e poi trasmessa al giudice tutelare per la convalida nelle ulteriori 48 ore ( art. 34 l.cit. ). Tale procedura richiama la convalida dell’arresto di persone in flagranza di reato.
Il trattamento sanitario ha durata di 7 giorni, prorogabile con la stessa procedura, senza limite massimo di prorogabilità .
I presupposti del TSO sono: 1) l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richieder urgenti interventi terapeutici; 2) mancata accettazione degli stessi da parte dell’infermo; 3) l’assenza di condizioni e circostanze per l’adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
L’infermità può essere anche di natura temporanea e non presuppone necessariamente la cronicità delle alterazioni psichiche esistenti. L’esecuzione coattiva di questi provvedimenti è affidata alla polizia municipale.
Il TSO riguarda la tutela della salute della persona affetta da infermità mentale, non la sicurezza pubblica, presidiata da altri strumenti, quali le misure di sicurezza, che presuppongono la commissione di reati e un giudizio prognostico di pericolosità sociale.
Come scrive la Corte Costituzionale, “l’art. 32 Cost. costituisce causa e limite al trattamento sanitario coattivo, che non trova giustificazione se non nella cura della persona” ( sent. n. 76/2025).
LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 3, 24 COST.
La normativa però non prevedeva l’obbligo di comunicare all’interessato né il provvedimento del Sindaco, né l’audizione davanti al giudice tutelare prima della convalida dell’ordinanza sindacale, né la notifica del decreto motivo assunto dal giudice medesimo, avverso il quale la persona interessata può proporre ricorso al Tribunale.
Lo scorso anno, con la sentenza citata n. 76/2025, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia ed ha reso obbligatoria l’audizione da parte del Giudice tutelare della persona sottoposta al trattamento e la notifica all’interessato dell’ordinanza del Sindaco e della convalida del Giudice tutelare.
Sul tema era già intervenuto nel 2023 il Comitato europeo contro i trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d’Europa. Tale Comitato in un Report aveva raccomandato allo Stato italiano di assicurare ai pazienti di essere informati del loro status, dei rispettivi diritti, della possibilità di opposizione ai sensi della legge 833/78 e aveva avvertito della necessità che i pazienti vengano ascoltati di persona dal giudice tutelare.
La Corte Costituzionale aveva accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 sollevata dalla Corte di Cassazione, per violazione, tra gli altri, degli art. 13, 24, 32 Cost.. Infatti anche il trattamento sanitario obbligatorio incide sulla libertà personale dell’individuo, che ha diritto di conoscere gli atti e i provvedimenti che lo riguardano, ai fini anche di un corretto esercizio del potere di ricorrere al Tribunale, e di essere sentito dal Giudice che dovrà valutare anche le condizioni personali, ambientali per adottare un provvedimento così invasivo della persona.
Del resto, trattandosi di procedura volta ad incidere sui diritti della persona, non poteva differenziarsi la stessa da quella adottata in tema di privazione della libertà personale (art. 13 Cost) .
Di recente, con l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 dicembre 2025, – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Corte Costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026 – è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978 in materia di trattamento sanitario obbligatorio (Tso) in quanto la norma non prevede esplicitamente la presenza di un difensore di fiducia nel ricorso che l’interessato ha facoltà di presentare al Giudice tutelare.
Nel ricorso del Tribunale di Firenze la questione di costituzionalità è in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la legge non stabilisce in modo esplicito che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio debba essere informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia che possa ricevere tutti gli atti e presenziare all’audizione del paziente davanti al giudice tutelare.
La tutela dei diritti fondamentali e la piena imputabilità, ai fini della partecipazione alle procedure che incidono sulla libertà fisica e morale delle persone, trova spazio riconoscendo anche all’infermità mentale una diversa collocazione giuridica.
Desi Bruno, Avvocato





0 commenti