LA NORMATIVA SUL DIRITTO DI VOTO DEI DETENUTI
La Legge 136/1976 (articoli 8 e 9) dispone che le persone detenute al momento della consultazione elettorale possano esercitare il diritto di voto nel luogo di reclusione, dove va installato un seggio elettorale speciale. Per esercitare il suo diritto, il detenuto deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, con in calce l’attestazione del Direttore dell’Istituto comprovante la sua detenzione.
A quel punto, il Sindaco iscrive il detenuto richiedente nell’apposito elenco e gli fornisce la tessera elettorale; se questa fosse andata smarrita, se ne può chiedere il duplicato, ma è necessario che l’intera procedura sia conclusa tre giorni prima della votazione.
ALCUNI DETENUTI NON POSSONO VOTARE ?
Ovviamente non possono esercitare il diritto di voto coloro che non sono cittadini italiani .La presenza numerica di stranieri, soprattutto irregolari ( tra il 20e il 30%), riduce in modo significativo la percentuale delle persone detenute che possono esercitare il diritto di voto nello speciale seggio allestito nei luoghi di detenzione.
A ciò si aggiunge che molte persone sono residenti in luoghi diversi dalla residenza anagrafica, nonostante il nostro ordinamento indichi come criterio quello della territorialità della pena per non spezzare il legame con la famiglia e il contesto sociale e lavorativo.
Inoltre esistono delle preclusioni normative.
L’art. 29 del codice penale prevede che la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione ad un tempo non inferiore ad anni cinque comporti come pena accessoria l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e quindi, tra gli altri, del diritto di elettorato attivo e passivo .
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a anni 3 l’interdizione dai pubblici uffici ha durata di anni cinque. Quindi la perdita del diritto di voto è collegata alla gravità del reato commesso e ci sono poi specifiche previsioni in base anche alla tipologia degli illeciti.
Per la perdita, temporanea o perpetua, del diritto di voto la sentenza deve essere definitiva e quindi chi è in carcere in custodia cautelare e in attesa di processo può votare.
QUANTE PERSONE VOTANO IN CARCERE ?
La percentuale effettiva di votanti è molto bassa, all’incirca sul 2%, sia per le ragioni sopra esposte, sia per le difficoltà di essere messi in grado di votare se non residenti nel luogo ove è ubicato il carcere, sia perché il momento elettorale nei luoghi di privazione della libertà personale deve essere accompagnato da una previa ma soprattutto tempestiva informazione.
E’ compito dell’Amministrazione penitenziaria nelle sue articolazioni e dei Garanti della libertà personale impegnarsi per tutelare chi ha diritto al voto.
L’informazione e la partecipazione al voto è, infatti, un momento di educazione e di esercizio della Cittadinanza e va favorito come elemento di partecipazione alla vita pubblica.
Al prossimo appuntamento referendario del 22 -23 marzo 2026 in tema di separazione delle carriere dei magistrati e di riforma del CSM è auspicabile che quella bassissima percentuale venga migliorata .
Civicrazia si batte anche perché questo diritto venga rispettato.
Desi Bruno Avvocato 





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