Apr 12, 2026 | Battaglie | 0 commenti

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DASPO ANCHE PER NON TIFOSI

Daspo. Solo per i tifosi oppure no? Vediamo come funziona.

 

Ad oggi, ci si chiede se possano essere sanzionati anche i non tifosi. Tendenzialmente, infatti, questa è una misura che associamo al solo mondo del calcio, ma la sua applicazione è più ampia di quanto si immagini. La sanzione, infatti, è legata alla pericolosità sociale, che la legge ha voluto estendere, per tutelare i luoghi di grande affollamento.

 

Cos’è il Daspo “fuori contesto”?

 

Per la giurisprudenza l’art. 6 della Legge n°401 del 1989 disciplina la duplice anima di questa misura preventiva distinguendo tra: DASPO tradizionale e “fuori contesto”. Il primo è quello classico legato ai comportamenti violenti durante le manifestazioni sportive. Il secondo, invece, prescinde da qualsiasi collegamento diretto con lo svolgimento della partita ed è correlato a un “qualificato profilo di pericolosità sociale del soggetto”. Il tutto a prescindere dalle passioni e dalle motivazioni del soggetto.
Occorrono dei precedenti per incappare in questo secondo tipo di Daspo?
L’applicazione di questo secondo tipo di Daspo non è arbitraria, ma è ancorata al doppio presupposto sancito dall’art. 6 comma 1, lettera c della legge summenzionata (come modificato dal D. 14 giugno 2019 n. 53). Il Questore, infatti, deve verificare un precedente qualificato. Il soggetto deve essere stato denunciato o condannato nei 5 anni precedenti per una serie di reati. Tra questi ricordiamo: i delitti contro l’ ordine pubblico; reati di comune pericolo mediante violenza; reati relativi al porto di armi o oggetti atti ad offendere; rapina; estorsione; traffico di stupefacenti.

 

Perché vietare lo stadio per fatti non inerenti?

 

La logica di questa norma è puramente preventiva, al fine di tutelare la sicurezza pubblica nei luoghi considerati ad alta densità sociale.
Manifesti violenti fuori dalla stadio: si rischia il Daspo?
L’atto di affissione in sé non fa scattare automaticamente il Daspo, ma può esserne il presupposto se si verificano le condizioni del Daspo “fuori contesto” ossia
– se il soggetto che affigge il manifesto ha una denuncia o condanna negli ultimi 5 anni per uno dei “reati presupposto”;

– se l’atto di affiggere quel manifesto violento ne manifesta e attualizza la pericolosità sociale.

Se ambedue le condizioni sussistono, il Questore può legittimamente emettere il Daspo, anche se il soggetto non ha mai messo piede in uno stadio. Molti non lo sanno ma non occorre, quindi, essere tifoso o andare allo stadio per meritare il Daspo.

Valeria Garbin, Giornalista

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