LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A 50 ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE
Si sta oggi ricordando con molti convegni e interventi l’emanazione nel 1975 della legge 354, riforma epocale che ha ridisegnato l’esecuzione della pena, pur in assenza di una riforma del codice di procedura penale, che poi è avvenuta nel 1988, e di quella del codice penale, mai introdotta.
Si superò il regolamento di esecuzione dell’epoca fascista (regio Decreto del 1931), che non riconosceva le persone detenute come portatrici di diritti ma solo in stato di soggezione e regolamentava le modalità di vita nei penitenziari con riferimento solo al tema della sicurezza.
Negli anni 70 – che pure videro lo Statuto dei lavoratori e altre riforme – vi furono la legge Reale, coeva alla riforma penitenziaria, e la costruzione delle carceri di massima sicurezza nel 1977, con tutto quello che comportò in termini di legislazione d’ emergenza. Era un’epoca che conosceva la presenza di una criminalità organizzata che dominava anche la vita all’interno degli istituti e che portò poi nel 1986 all’introduzione del cd. “ carcere duro”, con l’introduzione dell’art. 41 bis o.p. nel tentativo di isolare boss mafiosi e responsabili di terrorismo.
Anche in quel clima politico di allora però prevalse la necessità di dare attuazione all’art. 27 Cost. co. 2 con riferimento specifico alla finalità anche rieducativa della pena e al divieto di adottare trattamenti inumani e degradanti sulle persone sottoposte alla custodia dello Stato ex art. 27 co. 3 Cost.
Il punto di partenza fu la sentenza n. 204/1974 nella quale la Corte Costituzionale riconobbe il diritto, per il condannato, a che il protrarsi della realizzazione della potestà punitiva dello Stato venga riesaminata per vedere se in effetti la quantità di pena espiata abbia o no svolto il suo fine educativo. Dunque il riconoscimento della possibilità per i condannati di essere valutati nel percorso penitenziario e di trovare tutela nella magistratura di sorveglianza, organo giurisdizionale poi introdotto.
I PUNTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA E L’ INTRODUZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
La scelta del legislatore è stata quella di guardare alla possibilità di reinserimento sociale attraverso un piano di trattamento individualizzato, con il contributo di esperti e mettendo al centro il lavoro.
Furono gradualmente introdotte le misure alternative alla detenzione, mutamento epocale nell’universo penitenziario: l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e via via la detenzione domiciliare, quella speciale per persone affette da gravi patologie ( oggi anche psichiche ), quella per le madri detenute, l’affidamento in prova ai servizi sociali per seguire programmi terapeutici nel caso di tossicodipendenza e alcooldipendenza, i permessi premio per riprendere i contatti con le famiglie, quelli di necessità. Il panorama è oramai complesso, anche perché i presupposti giuridici di entità della pena e di titolo di reato sono diversi. Su questa materia ci sono stati ben 200 interventi della Corte costituzionale.
Va ricordato come istituto premiale la detrazione di 45 giorni per ogni semestre di detenzione senza rilievi disciplinari. Va anche ricordata la possibilità di sospendere l’ordine di carcerazione e di richiedere l’applicazione di una misura alternativa.
Oggi l’area della cosidetta ” esecuzione esterna” conta circa 100.000 persone in corso di esecuzione di misure alternative o in attesa di essere chiamati davanti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione.
La riforma venne poi completata nel 1986 con l’emanazione della cd. legge Gozzini e con l’introduzione di un regolamento penitenziario nel 2000 ( DPR 300), che dettaglia sia il modello di di sicurezza in carcere sia come dovrebbe essere la vita in carcere, gli spazi, la socialità, i rapporti con la famiglia ecc, sempre in un’ ottica di individualizzazione del trattamento.
EPPURE LA SITUAZIONE NELLE CARCERI NON E’ CAMBIATA
Da allora la popolazione detenuta ha continuato a crescere. Nel 1992, come reazione alla stagione di “Mani pulite”, venne modificato l’art.79 Cost., che prevede la necessità di una maggioranza di 2/3 del Parlamento per approvare provvedimenti di clemenza, che in passato venivano ciclicamente emanati per diminuire il numero dei detenuti.
Nel 2010 venne decretato lo stato di emergenza delle carceri per il sovraffollamento. Molti detenuti erano in custodia cautelare in attesa di giudizio, un terzo della popolazione detenuta era tossicodipendente, un terzo straniera.
La popolazione carceraria aveva cambiato volto, e cosi rimane sino ai nostri giorni. Si tratta in buona parte di persone povere, emarginate, prive di raccordo con il territorio. Da ultimo si aggiungeranno molte detenzioni per i reati da ” codice rosso” ( violenza sessuale, maltrattamenti, stalking, ecc.)
Si aprì la stagione del “piano carceri “, che con nuove strutture, più adeguate e rispettose della dignità umana, avrebbero dovuto risolvere il tema del sovraffollamento. Ma cosi non è stato!
Va anche anche segnalato che in quegli anni la medicina penitenziaria passò al Servizio sanitario nazionale, assicurando, in astratto, il principio di parità nell’erogazione dei servizi sanitari.
SENTENZA DI CONDANNA TORREGGIANI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI NEL 2013
A seguito del ricorso di alcuni detenuti alla Corte Europea dei diritti, l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 3 Convenzione europea, e cioè per avere consentito trattamenti inumani e degradanti per detenuti che vivevano sotto il cd. spazio minimo vitale, stabilito in 3 mq per detenuto tenuto conto delle condizioni di fuoriuscita dalla cella, partecipazione ad attività scolastiche, lavorative, in generale trattamentali. Entro un anno l’Italia avrebbe dovuto porre in essere una serie di interventi per porre fine alle violazioni contestate, ma ancora una volta, nonostante una serie di provvedimenti legislativi tesi a favorire la detenzione domiciliare, la situazione non è migliorata.
E nonostante nel 2012 l’Italia avesse firmato il Protocollo addizionale alla Convenzione Onu contro la tortura , con previsione dell’istituzione del Garante nazionale delle persone private della libertà personale.
STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE
Nel 2015 vennero convocati gli Stati generali dell’Esecuzione penale, promossi dal Ministro della Giustizia, per avviare una riforma definitiva dell’ordinamento penitenziario, basata sulla partecipazione di esperti del settore a 18 tavoli tematici. Due anni di lavoro, su temi importanti come la riforma dell’ordinamento minorile, la salute, l’affettività, le misure di sicurezza psichiatriche e non, ecc. portarono a uno straordinario contributo che però realizzò poche modifiche.
COSA E’ MANCATO E MANCA
Nelle Regole Penitenziarie europee è scritto che la mancanza di risorse non può giustificare la compressione dei diritti.
In realtà le risorse impiegate sia in passato che nel presente non paiono sufficienti a garantire l’effettività di una riforma. Con riferimento specifico al precedente Piano Carceri e a quello che si annuncia le risorse vanno modulate sulle effettive necessità di carceri fatiscenti, con spazi angusti e non idonei, soprattutto per poter impiantare anche attività lavorative che coinvolgano i detenuti.
BISOGNA INVESTIRE NEL LAVORO
Il lavoro è ciò che aiuta le persone a rendersi autonome .Servono corsi professionali e che il mondo del lavoro entri in carcere in modo strutturale, con spazi adeguati e con maggiore autonomia.
Il lavoro penitenziario di manutenzione dei fabbricati e di svolgimento delle ordinarie occupazioni, preparazione e distribuzione dei pasti, ecc. coinvolge pochi detenuti e per periodi brevissimi, a volte un mese all’anno, con retribuzioni inesistenti.
Bisogna investire per il personale dentro il carcere e fuori sul territorio, assistenti sociali, psicologi, esperti e medici che, dopo il passaggio della medicina penitenziaria al servizio pubblico nel 2008, possono davvero garantire una continua assistenza anche considerato il continuo aumento di patologie psichiatriche.
Sono stati previsti con recente normativa ipotesi di abitazioni per persone meritevoli in fase di conclusione del percorso carcerario attraverso l’istituzione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati e un intervento per favorire l’ingresso di tossicodipendenti in comunità terapeutiche.
Intanto il carcere continua ad essere sovraffollato oltre ogni limite, aumentano le figure di reato che consentono, anche per i minori, l’utilizzo di misure cautelari, aumentano il numero dei suicidi (73 suicidi dall’inizio dell’anno) e le condizioni di vita restano inalterate.
Le misure alternative alla detenzione restano una risorsa inesauribile di reinserimento sociale; il Ministero di giustizia conferma che la recidiva si abbatte nella misura dei 2/3 nel caso di persone ammesse a misure socialmente utili con vantaggio per la collettività in termini di maggior sicurezza.
CHE FARE ?
Come detto, bisogna investire su formazione, lavoro e sanità.
Le strutture fatiscenti vanno chiuse, i luoghi dismessi devono essere recuperati e strutture compatibili con lo spirito della riforma e della Costituzione devono essere costruite.
Il recente Piano Carceri prevede per quest’anno 2025, oramai in chiusura, solo un breve incremento di posti (meno di mille ) e altri 10.000 nei prossimi due anni.
L’Italia è stata di nuovo monitorata dall’Europa per le condizioni di particolare sovraffollamento, pur dando atto che degli sforzi sono in corso. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha proprio in questi giorni espresso preoccupazione per l’alto numero di suicidi negli istituti penitenziari e ha invitato il Governo italiano a dare piena attuazione a programmi di prevenzione del rischio di suicidi dopo la sentenza di condanna della Corte Europea nel 2020 per il suicidio avvenuto nel 2001 nel carcere di Augusta.
E’ necessario affrontare in modo pragmatico il tema della presenza di migliaia di stranieri irregolari destinati a non poter regolarizzare la loro posizione, il tema del disagio psichico crescente (come del resto accade fuori dal carcere), la presenza in luoghi carcerari in sè non idonei di migliaia di persone tossicodipendenti .
E per affrontare compiutamente tali questioni ci vuole trasparenza e rigore, affinché la gestione e l’impegno di risorse sia adeguato allo scopo, crei davvero situazioni di vita dignitose, non ci siano sprechi in progetti non idonei allo scopo e soprattutto si dia davvero un senso compiuto al dettato costituzionale, assumendo personale adeguato , con progetti trasparenti e ispirati da criteri uniformi.
Civicrazia ha il compito di vigilare e di tenere alta l’attenzione sulla trasparenza e sull’efficacia di questi investimenti.
Desi Bruno, Avvocato. 





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